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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)

del…

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti.

Sezione 2: Autorizzazione speciale

Art. 2 Autorizzazione speciale

1Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

a. fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto;

b. difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);

c. acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;

d. ossido di etilene;

RS ..........

1 RS 814.81

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