Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/82: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (regolamentazione speciale per i viaggi all’estero di persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S) · 8 pagine

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all’Assemblea federale un messaggio con una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LStrI relative ai viaggi all’estero.

La normativa vigente, secondo cui lo statuto di protezione S delle persone provenienti dall’Ucraina può essere revocato se hanno soggiornato nello Stato d’origine o di provenienza per più di 15 giorni, rimane in vigore (art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi; art. 51 ordinanza 1 sull’asilo4[OAsi 1] e istruzioni della SEM). Lo stesso vale anche per la disposizione secondo la quale la protezione provvisoria ha termine se la persona protetta ha trasferito il centro della sua vita in un altro Paese (art. 79 lett. a LAsi). Per i suddetti motivi è necessaria anche una modifica della LAsi.

Parallelamente alla presente procedura di consultazione, è in corso anche una consultazione sulle necessarie ordinanze d’esecuzione relative alla modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 concernente i viaggi all’estero dei gruppi di persone che non sono interessati dalla disposizione derogatoria proposta (modifica delle ordinanze d’esecuzione relative alle limitazioni per i viaggi all’estero [ODV, OASA, OEV, OEAE e OAsi 1]).

Alternative esaminate e soluzione scelta

In vista dell’entrata in vigore integrale della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021, sono state esaminate diverse opzioni. È stata considerata in particolare anche la rapida entrata in vigore delle modifiche legislative senza regolamentazione speciale per le persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano di protezione provvisoria. Ciò comporterebbe anche per loro il divieto assoluto di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza a partire dalla data di entrata in vigore della legge, mentre i viaggi in Paesi terzi sarebbero autorizzati solo a determinate condizioni. In caso di viaggio nello Stato d’origine o di provenienza senza autorizzazione, lo statuto di protezione S per queste persone verrebbe revocato. In caso di viaggi senza autorizzazione in tutti gli altri Stati potrebbero essere applicate sanzioni. Ciò comporterebbe la necessità di abrogare le norme vigenti relative ai viaggi delle persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina (art. 9, cpv. 8 ODV). Occorre notare che l’UE non prevede restrizioni di viaggio per le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina e che le persone in possesso di un passaporto biometrico ucraino possono soggiornare nello spazio Schengen senza visto per 90 giorni in un periodo di 180 giorni (cfr. anche il punto 1.1).

Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non sussistono motivi per revocare le attuali disposizioni di viaggio per le persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S, visto che si sono dimostrate sostanzialmente efficaci. Pertanto per questo gruppo di persone vengono proposte disposizioni derogatorie nella LStrI e nella LAsi.

Nel dicembre 2024 l’Assemblea federale ha approvato le mozioni di tenore identico Würth 24.3022 e Paganini 24.3035 «Per essere accettato, lo statuto di protezione S deve essere adeguato», che chiedono tra l’altro che lo statuto di protezione S venga revocato e non possa essere riottenuto se una persona lascia il Paese per un determinato periodo (p. es. 14 giorni). Tuttavia, gli autori delle mozioni non richiedono un divieto generale di viaggio verso lo Stato d’origine per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina.

4 RS 142.311