Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/82: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (regolamentazione speciale per i viaggi all’estero di persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S) · 8 pagine

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precisazioni relative all’attuazione della revoca dello statuto di protezione S in caso di viaggio nello Stato d’origine o di provenienza. Di conseguenza, con l’abrogazione della normativa sulla revoca, anche questa normativa deve essere abrogata.

Tuttavia, per le persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S continuerà ad applicarsi la normativa vigente. Ciò vale anche per la revoca in caso di viaggi non autorizzati nello Stato d’origine o di provenienza (cfr. art. 78 cpv. 2 P-LAsi). Pertanto, nell’ambito dei lavori di attuazione di questa regolamentazione speciale, è necessario creare nell’OAsi 1 una nuova disposizione speciale per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, corrispondente alla normativa precedente.

4 Commento ai singoli articoli

Modifica della legge federale sugli stranieri

Art. 59f Viaggi di persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina

Con l’entrata in vigore integrale della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021, anche alle persone bisognose di protezione sarà vietato in futuro recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d nLStrI). Affinché le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina possano continuare a recarsi in Ucraina come finora è necessario introdurre una regolamentazione speciale. Dovrebbe continuare a non essere necessaria un’autorizzazione di viaggio. Tuttavia, un soggiorno ripetuto o prolungato in Ucraina può comportare la revoca della protezione provvisoria (v. considerazioni sull’art. 78 cpv. 2 P-LAsi). Inoltre, la protezione provvisoria cessa se il centro della vita è stato trasferito in un altro Paese (art. 79 lett. a LAsi).

Anche i viaggi in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza in linea di principio non sono più ammessi, giusta la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 (art. 59e nLStrI). Tuttavia, la SEM può autorizzare un viaggio di questo tipo in singoli casi, se sussistono particolari motivi personali. Questi motivi personali sono specificati dal Consiglio federale a livello di ordinanza (cfr. progetto di consultazione separato «Modifica delle ordinanze d’esecuzione relative alle limitazioni per i viaggi all’estero [ODV, OASA, OEV, OEAE e OAsi 1]»).

Affinché le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina possano continuare a recarsi all’estero come finora, è necessario introdurre una regolamentazione speciale anche per i viaggi in uno Stato diverso dallo Stato di origine o di provenienza. Dovrebbe continuare a non essere necessaria un’autorizzazione di viaggio.

Modifica della legge sull’asilo

Art. 78 cpv. 2

Per garantire che la normativa vigente in materia di revoca in caso di soggiorno ripetuto o prolungato in Ucraina continui a essere applicabile alle persone che soddisfano i criteri stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 66 LAsi per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina, è parimenti necessario introdurre una nuova disposizione derogatoria che permetta anche in futuro di revocare lo statuto di protezione S delle persone provenienti dall’Ucraina se hanno soggiornato nello Stato d’origine o di provenienza per più di 15 giorni (art. 78 cpv. 2 primo periodo P-LAsi; art. 51 OAsi 1 e istruzioni della SEM). La protezione provvisoria continuerà a