Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/82: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (regolamentazione speciale per i viaggi all’estero di persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S) · 8 pagine

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non essere revocata se la persona bisognosa di protezione intraprende il viaggio in Ucraina con l’accordo dell’autorità competente (art. 78 cpv. 2 secondo periodo P-LAsi).

Art. 79 cpv. 2

Con l’entrata in vigore integrale della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021, lo statuto di protezione provvisoria termina in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza (art. 79 lett. e nLAsi). Tuttavia, per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina devono continuare a valere le disposizioni vigenti in materia di revoca della protezione provvisoria (v. considerazioni sull’art. 78 cpv. 2 P- LAsi), motivo per cui è necessaria una disposizione derogatoria (cpv. 2).

5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Ripercussioni per la Confederazione

La modifica di legge proposta non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale della Confederazione, poiché è equivalente al diritto vigente. Per i viaggi all’estero di persone con passaporto biometrico provenienti dall’Ucraina e beneficiari di protezione provvisoria continua a non essere necessaria un’autorizzazione, né un visto di ritorno né un documento di viaggio svizzero.

Ripercussioni per i Cantoni

Anche per i Cantoni la modifica di legge proposta non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale, poiché è equivalente al diritto vigente.

6 Aspetti giuridici

Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost.10 il quale conferisce alla Confederazione la competenza per la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo).

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

Dal 2017 i cittadini ucraini sono esenti dal visto per viaggi nello spazio Schengen fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Pertanto, il regime specifico proposto, secondo cui le persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano di una protezione provvisoria possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza un’autorizzazione di viaggio, è compatibile in particolare con la normativa Schengen e con la regolamentazione dell’UE per questo gruppo di persone.

Per l’ultimo trimestre del 2026 è prevista l’introduzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Dopo un periodo transitorio di almeno sei mesi dall’introduzione dell’ETIAS, i cittadini di Stati terzi esenti da visto saranno tenuti a richiedere un’autorizzazione di viaggio per l’ingresso e il soggiorno nello spazio Schengen. Le eccezioni sono disciplinate dall’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1240 (Regolamento ETIAS). In base a questa disposizione i cittadini ucraini

10 RS 101