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Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 6 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile

(OPCi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza dell’11 novembre 20201 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 1bise cpv. 7

1bisSono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari.

7Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) in cui la copertura di posti protetti è insufficiente, i Cantoni possono disporre la realizzazione di rifugi anche negli edifici abitativi con meno di 38 locali.

Art. 71 cpv. 1bis

1bisSe nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse impossibile o sproporzionata, l’obbligo di costruire un rifugio può essere ottemperato con il versamento di un contributo sostitutivo.

Art. 73 cpv. 2bise 3

2bisI rifugi pubblici non ancora equipaggiati a sufficienza devono essere dotati di letti e latrine a secco.

3I rifugi e i posti protetti privati realizzati prima del 1°gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati a sufficienza devono essere equipaggiati se

RS ..........

1 RS 520.11

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