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Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 6 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
2.1 PC I: posti di comando per gli organi cantonali e regionali di condotta della
protezione della popolazione predisposti per un effettivo di 70–80 persone.
2.2 PC II: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni geogra-
ficamente discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 55 persone.
2.3 PC II rid: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni geo-
graficamente discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 30 persone.
2.4 IAP: impianti d’apprestamento (secondo l’art. 90 cpv. 2).
2.5 IAP I*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 170 persone e
il materiale di 3–4 sezioni pionieri.
2.6 IAP I: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 130 persone e
il materiale di 2–3 sezioni pionieri.
2.7 IAP II*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 80 persone e
il materiale di 1–2 sezioni pionieri.
2.8 IAP II: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 45 persone e il
materiale di una sezione pionieri.
2.9 CSP: i centri sanitari protetti costituiscono un ampliamento delle basi logisti-
che della protezione civile e servono da ricovero protetto per le formazioni d’intervento della protezione civile che non possono essere alloggiate in impianti d’apprestamento, in particolare per i membri del servizio assistenza.
Nella misura in cui sono integrati nel dispositivo di catastrofe e d’emergenza cantonale e dispongono di sufficiente personale formato, i CSP possono essere utilizzati in particolare come posti d’assistenza per l’alloggio temporaneo di persone in cerca di protezione, come studi medici protetti, come complemento ai punti di raccolta d’urgenza ecc. Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere utilizzati per completare e rinforzare il settore sanitario.
2.10 osp prot: gli ospedali protetti permettono di completare l’offerta di letti supple-
mentari all’infrastruttura ospedaliera in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. A tal fine devono essere adeguatamente equipaggiati, integrati nel dispositivo di catastrofe cantonale e disporre di sufficiente personale formato.