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Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 6 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno.

Art. 75 cpv. 2

2Essi ammontano a 1400 franchi per ogni posto protetto non realizzato.

Art. 81 cpv. 4 frase introduttiva

4Su richiesta i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio comprendente, per zona di valutazione e tipo di rifugio, almeno le seguenti indicazioni:

a.

Art. 88 cpv. 3

3Su richiesta, i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio di tutti i rifugi per beni culturali destinati ad archivi e collezioni cantonali d’importanza nazionale, che per ogni rifugio comprende le seguenti indicazioni:

a. ultimo controllo eseguito e prontezza d’esercizio;

b. la sede, il nome e il gestore;

c. il proprietario.

Art. 102 Titolo

Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di singoli impianti di protezione

Art. 102a Soppressione e dismissione di impianti di protezione nell’ambito dell’approvazione della pianificazione del fabbisogno

1La domanda di approvazione della pianificazione del fabbisogno vale al contempo come domanda per la soppressione degli impianti di protezione che non sono più previsti nella pianificazione del fabbisogno.

2Con l’approvazione della pianificazione del fabbisogno, questi impianti vengono soppressi in toto.

3Le domande di dismissione di impianti di protezione devono essere presentate all’UFPP separatamente. Questo decide in merito alla dismissione.

4Nell’ambito della dismissione di un impianto di protezione si deve esaminare quanto segue:

a. la possibilità di un cambiamento di destinazione dell’impianto di protezione o di parte di esso a favore della protezione civile;

b. la possibilità di un cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile conformemente all’articolo 76 capoverso 2;