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Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 6 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
c. la possibilità di un utilizzo per altri scopi.
5L’esito dell’esame deve essere allegato alla domanda di cui al capoverso 3.
6L’UFPP può disciplinare le condizioni quadro ed emanare le direttive in materia di soppressione e dismissione.
Art. 105a° Salvaguardia del valore
1Nelle costruzioni di protezione che hanno quarant’anni o più, devono essere sostituiti tutti i componenti e l’equipaggiamento, ad eccezione delle chiusure, indipendentemente dalla loro durata di vita.
2Nei rifugi la sostituzione deve avvenire entro cinque anni dalla costatazione dell’età secondo il capoverso 1 fatta in occasione del controllo periodico. Negli impianti di protezione la sostituzione deve avvenire sulla base della pianificazione del fabbisogno approvata. Si può rinunciare alla sostituzione dei componenti e degli equipaggiamenti che sono già stati sostituiti in precedenza.
3I Cantoni rilevano i dati necessari all’attuazione della salvaguardia del valore di ciascuna costruzione di protezione almeno ogni dieci anni. Essi mettono a disposizione dell’UFPP annualmente i dati di tutte le costruzioni di protezione in forma digitale e strutturata.
4L’UFPP emette le direttive per l’esecuzione della salvaguardia del valore e il rilevamento dei dati relativo alla salvaguardia del valore.
Art. 112 cpv. 4
4Ai Cantoni in cui non esiste una pianificazione del fabbisogno approvata per i posti di comando e gli impianti di apprestamento conformemente all’articolo 69 capoverso 2 LPPC in combinato disposto con gli articoli 91, 92 e 94 della presente ordinanza e con l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC, il contributo forfettario annuale (allegato 4) continua ad essere versato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2026.
II
L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero: