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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

2. In seguite alla valutazione di cui al paragrafo 2, parte A dell’allegato 1, uno Stato Parte può rivolgersi all’OMS sulla base di un giustificato bisogno e di un piano di implementazione e, così facendo, ottenere un’estensione di due anni in cui adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In circostanze eccezionali, e col sostegno di un nuovo piano di implementazione, lo Stato Parte può richiedere un’ulteriore estensione, che non superi i due anni, al Direttore generale il quale deve decidere tenendo presente la consulenza tecnica del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 50 (di seguito denominato «Comitato di revisione»). Dopo il periodo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Parte che ha ottenuto l’estensione deve comunicare tramite rapporti annuali all’OMS i progressi realizzati verso la piena implementazione.

3. Qualora gli Stati Parti lo richiedano, l’OMS dovrà assisterli nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L’OMS deve raccogliere informazioni sugli eventi tramite le proprie attività di sorveglianza e valutare il loro potenziale di diffusione internazionale di malattie, nonché le possibili interferenze con il traffico internazionale. Le informazioni ricevute dall’OMS ai sensi del presente paragrafo devono essere gestite in accordo con gli articoli 11 e 45, ove ritenuto opportuno.

Articolo 6

Notifica

1. Ogni Stato Parte deve valutare gli eventi verificatisi all’interno del suo territorio utilizzando lo strumento decisionale di cui all’allegato 2. Ogni Stato Parte deve notificare all’OMS – utilizzando i più efficienti mezzi di comunicazione disponibili, tramite il Centro nazionale per il RSI, ed entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica – tutti gli eventi che possano costituire all’interno del proprio territorio un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in accordo con lo strumento decisionale, nonché qualsiasi misura sanitaria adottata in risposta a tali eventi. In caso la notifica ricevuta dall’OMS implichi la competenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) o di altre organizzazioni intergovernative, l’OMS deve notificarlo immediatamente all’IAEA o, a seconda dei casi, a qualsiasi altra organizzazione

intergovernativa competente, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 14.

2. In seguito ad una notifica, uno Stato Parte deve continuare a comunicare prontamente all’OMS le informazioni sulla sanità pubblica disponibili e relative all’evento notificato in modo sufficientemente preciso e dettagliato, includendo, se possibile, le definizioni di caso, i risultati di laboratorio, la fonte e il tipo di rischio, il numero dei casi e dei decessi, le condizioni che incidono sulla diffusione della malattia e le misure sanitarie adottate; inoltre deve comunicare, se richiesto, le difficoltà incontrate e il sostegno necessario per rispondere alla potenziale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Articolo 7

Condivisione delle informazioni durante eventi insoliti ed inaspettati riguardanti la sanità pubblica

Nel caso in cui uno Stato Parte disponga di prove che confermino un evento riguardante la sanità pubblica insolito ed inaspettato all’interno del suo territorio, indipendentemente dall’origine o dalla fonte, che possa costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dovrà fornire all’OMS tutte le informazioni relative alla sanità pubblica. In tale caso troveranno piena applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6.

Articolo 8

Consultazione

Nel caso di eventi che si verifichino all’interno del suo territorio e che non richiedano la notifica come indicato nell’articolo 6, in particolare gli eventi per i quali si dispone di informazioni insufficienti per completare lo strumento decisionale, lo Stato Parte può dovrebbe ugualmente mantenere informata l’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI e consultarsi tempestivamente con l’OMS sulle misure sanitarie appropriate. Tali comunicazioni devono essere trattate in conformità con i paragrafi 2–4 dell’articolo 11. Lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento può richiedere l’assistenza dell’OMS per valutare qualsiasi prova epidemiologica ottenuta da tale Stato Parte.

Articolo 9

Altri rapporti

1. L’OMS può tenere in considerazione i rapporti provenienti da fonti diverse dalle notifiche o dalle consultazioni e deve valutare tali rapporti in base ai principi epidemiologici stabiliti, quindi deve comunicare le informazioni sull’evento allo Stato Parte nel cui territorio tale evento si sta presumibilmente verificando. Prima di prendere provvedimenti basandosi su tali rapporti, l’OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l’evento si è presumibilmente verificato e cercare di ottenere una verifica da esso in accordo con la procedura di cui all’articolo 10. A tale fine, l’OMS deve rendere disponibili agli Stati Parti le informazioni ricevute e, solo quando debitamente giustificato, può mantenere riservatezza relativamente alla fonte. Queste informazioni saranno utilizzate in accordo con la procedura di cui all’articolo 11.

2. Gli Stati Parti dovranno, per quanto fattibile, informare l’OMS entro 24 ore dall’ottenimento di prove attestanti un rischio per la sanità pubblica identificato al di fuori del loro territorio e che potrebbe causare la diffusione internazionale di malattie, come attestato dai seguenti elementi importati o esportati:

(a) casi umani;

(b) vettori che trasportino infezioni o contaminazioni; o

(c) merci contaminate.