Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/91: Iniziativa parlamentare. La povertà non è un reato · 13 pagine

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20.451 n Iv. Pa. Marti Samira. La povertà non è un reato

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vigente e viene considerata coerentemente nella prassi in ogni singolo caso da valutare. Pertanto, la codifica proposta non apporterebbe alcun valore aggiunto alla legge. Essi segnalano anche che nell’esercizio del potere discrezionale e nell’esame della proporzionalità della revoca di un permesso si deve tenere conto di numerosi altri aspetti. Evidenziarne solo uno nella legge non appare quindi opportuno e può portare a ulteriori interrogativi nell’applicazione del diritto. Fra questi rientra, per esempio, la ponderazione del nuovo aspetto sancito nella legge in base al progetto preliminare della colpa della dipendenza dall’aiuto sociale rispetto ad altri aspetti non esplicitamente disciplinati nella legge quali l’integrazione, la durata del soggiorno e l’evoluzione finanziaria a lungo termine delle persone interessate.

GL sottolinea che la giurisprudenza del Tribunale federale in questo contesto può essere modificata o precisata ulteriormente anche in futuro. Pertanto, si deve altresì evitare di limitare inutilmente la libertà del Tribunale federale in materia di giurisprudenza vincolandolo alla legislazione federale. Anche SH sostiene che si debba lasciare alla giurisprudenza un margine di manovra e di discrezionalità sufficientemente ampio affinché possa occuparsi di ogni singolo caso valutandolo in modo adeguato.

TI ritiene che il progetto preliminare trasmetta un segnale sbagliato agli stranieri, che potrebbero desistere dall’integrarsi nel mercato del lavoro. Sarebbe inoltre auspicabile precisare la questione della colpa nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).ZG giudica le disposizioni proposte troppo imprecise e pertanto ritiene necessario fare riferimento alla giurisprudenza anche in futuro. Inoltre, la regolamentazione odierna che prevede la valutazione delle circostanze del singolo caso senza il precedente «termine di protezione» di 15 anni (in precedenza la revoca di un permesso dopo questo termine dovuta esclusivamente al percepimento dell’aiuto sociale non era più possibile) è in vigore soltanto da pochi anni. Una nuova modifica nella direzione opposta potrebbe quindi determinare nuove incertezze giuridiche.Pareri favorevoli

 3 partiti (PEV, Verdi, PS)

 10 Cantoni (BL, BS, GE, GR, LU, NE, SG, VD, VS, ZH) nonché CDI, CSIAS e CDOS

 4 associazioni mantello (USS, UCS, ACS, Travail.Suisse)

 43 istituzioni di soccorso, organizzazioni ecclesiastiche e altre cerchie interessate

(AGATHU, AIS, AL, AvenirSocial, Bil, Bin, Brava, Caritas, Caritas Zentralschweiz, CSP, GDS, CFQF, COFF, CFIG, CFM, EKS, femmes protestantes, FIZ, Freiplatzaktion Zürich, Frieda, FS, Heilsarmee Schweiz, ACES, HelloWelcome, NKS, Plateforme Traite, SOS,

Save the Children, Osservatorio svizzero sul diritto d’asilo e degli stranieri, SFH, SFM,

ISDU, Solidaritätsnetz Bern, sosf, spaz, SP60+, CRS, Stadt Zürich, SVF, UNICEF, VA-SOS, Verein Fabbrica di Zurigo, SCCA)