Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/111: Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) – Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio · 4 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 13 settembre 2024 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio) (FF 2024 2448). Il Parlamento ha adottato il progetto nella votazione finale del 20 giugno 2025. Il termine di referendum è trascorso inutilizzato il 9 ottobre 2025. La presente modifica riguarda un punto dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Si tratta della disposizione d’esecuzione del nuovo articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), concernente il rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio per le persone che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. Questa disposizione è stata introdotta nel corso dei dibattiti parlamentari.

2. Entrata in vigore della revisione della LPC concernente le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio

Diverse misure decise dal Parlamento nel quadro della revisione della LPC comportano modifiche nel diritto cantonale nonché adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi di lavoro degli organi esecutivi delle PC. Per i lavori necessari all’attuazione della revisione della LPC, i Cantoni hanno bisogno di almeno un anno. Per l’attuazione delle disposizioni che necessitano di modifiche di legge, hanno bisogno di due anni. Il calendario della revisione prevede pertanto che il Consiglio federale adotti le disposizioni di ordinanza nel secondo semestre del 2026. L’entrata in vigore delle disposizioni che non richiedono alcuna modifica delle leggi cantonali (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 1bis, 1quatere 2 lett. a nonché art. 11 cpv. 1 lett. i nLPC e art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. bbisdella legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [nLAVS; RS 831.10]) è prevista il 1° gennaio 2027. Le disposizioni che richiedono modifiche delle leggi cantonali (art. 14–16, 19, 21

cpv. 3bise 3ter, 21a e 21b nLPC) dovrebbero invece entrare in vigore il 1° gennaio 2028.

3. Punti essenziali del progetto

3.1 Normativa proposta

Secondo la disposizione dell’articolo 14a capoverso 5 nLPC, le persone che vivono in parte in una struttura (istituto o ospedale) e in parte a casa avranno diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio in funzione del periodo in cui vivono a casa.

Le nuove prestazioni di aiuto e assistenza introdotte con la revisione della LPC sono per principio destinate alle persone che vivono a casa (art. 14a cpv. 1 nLPC). Dopo che ne è stato accertato il bisogno, queste prestazioni vengono versate mensilmente sotto forma di importo forfettario. La disposizione introdotta con l’articolo 14a capoverso 5 nLPC prevede il diritto alle prestazioni anche per le persone che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. Queste persone riceveranno una parte dell’importo forfettario per i periodi in cui vivono a casa, ovvero al di fuori dell’istituto o dell’ospedale. Sarà prevista una durata minima del periodo che le per-