Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/111: Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) – Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio · 4 pagine

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sone dovranno trascorrere a casa (ovvero al di fuori della struttura). La parte dell’importo forfettario aumenterà in funzione della durata del periodo trascorso al di fuori dell’istituto o dell’ospedale, con una graduazione per periodi di 30 giorni. La quota del rimborso dipenderà dalla durata del periodo trascorso al di fuori della struttura.

Il caso in cui una persona che vive a casa trascorre un certo periodo in un istituto o in un ospedale è già disciplinato. I soggiorni in un istituto o in un ospedale fino a tre mesi vengono infatti rimborsati tramite le spese di malattia e d’invalidità (art. 10 cpv. 1 LPC e N. 5210.01, terzo trattino, delle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI [DPC]). Inoltre, le prestazioni di aiuto e assistenza fornite a persone che vivono a casa e trascorrono la giornata in strutture diurne sono rimborsate in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LPC.

3.2 Questioni legate all’attuazione

L’accertamento della durata minima spetterà ai Cantoni, che potranno per esempio basarsi sulle indicazioni fornite dagli istituti o dagli ospedali con cui essi confermano le assenze dei beneficiari.

Per avere diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio non occorrerà dimostrare il bisogno delle singole prestazioni (sistema di chiamate d’emergenza, aiuto nell’economia domestica ecc.). Esso è dato per scontato, poiché i beneficiari vivono prevalentemente in un istituto o in un ospedale perché hanno bisogno di aiuto e assistenza.

4. Commento alla disposizione

Per avere diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza, un beneficiario dovrà trascorrere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale un periodo minimo di 60 giorni. A partire da 90 e 120 giorni, la quota aumenterà in misura corrispondente. Questa impostazione schematica del diritto al rimborso permette un’attuazione semplice e agevola l’accesso degli assicurati alle prestazioni. La graduazione dell’aumento attenuerà gli effetti soglia, che non potranno però essere completamente evitati.

Come l’importo forfettario di cui all’articolo 14a capoverso 4 nLPC, anche le quote proporzionali del medesimo verranno versate, insieme alla prestazione complementare annua, su base mensile.

Il periodo minimo di 60 giorni è stato fissato ipotizzando che le persone in questione trascorrano ogni anno un fine settimana su due al di fuori dell’istituto o dell’ospedale: dividendo i 52 fine settimana per due e moltiplicandoli per due giorni si ottengono circa 50 giorni, cui vengono aggiunti 10 giorni di vacanza, per arrivare a un totale di 60 giorni. Il periodo minimo potrà essere raggiunto addizionando anche giorni soltanto parziali. Per esempio, un soggiorno di una notte e un giorno dalla mattina alla sera corrisponde a un giorno, uno dal venerdì sera alla domenica sera corrisponde a due giorni e uno dal sabato mattina alla domenica sera corrisponde a un giorno e mezzo. Il periodo minimo di 60 giorni corrisponde all’incirca a un sesto di un anno. Un sesto di 11 160 franchi (importo forfettario di cui all’art. 14a cpv. 4 nLPC) ammonta a un’indennità di 1860 franchi per il periodo trascorso al di fuori dell’istituto o dell’ospedale. A partire da 90 e 120 giorni, la quota aumenterà in misura corrispondente.