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Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 4 pagine

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Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del xy1,

decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 4, frase introduttiva

4In un’azienda agricola con un notevole effettivo di animali da reddito, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al concime di fattoria (art. 14), se:

Art. 14 cpv. 4, 5 e 6

4La quantità di concime sparso per ettaro di superficie utile non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime di fattoria proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime di fattoria proveniente dall’esercizio dell’azienda.

5Concerne soltanto il testo francese.

6L’autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità di ritenzione del suolo, l’altitudine o la situazione topo- grafica lo richiedano.

Art. 19a Settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea e aree

di protezione delle acque sotterranee

1FF

2 RS 814.20

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