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Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 4 pagine

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Legge sulla protezione delle acque «%ASFF_YYYY_ID»

1I Cantoni designano i settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea di cui all’articolo 20 se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a. la captazione d’acqua sotterranea è d’importanza regionale;

b. le acque sotterranee utilizzate sono inquinate da sostanze che non possono es- sere sufficientemente degradate o trattenute;

c. le acque sotterranee utilizzate sono minacciate da sostanze che non possono es- sere sufficientemente degradate o trattenute.

2Il capoverso 1 lettera b non si applica se l’impiego della sostanza che causa l’inqui- namento è già vietato a livello nazionale.

3I Cantoni possono designare settori di alimentazione per le aree di protezione delle acque sotterranee di cui all’articolo 21 se le acque sotterranee sono inquinate o mi- nacciate da sostanze che non sono sufficientemente degradate o trattenute.

4Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie.

Art. 44 cpv. 2

2Concerne soltanto il testo francese.

Art. 60b cpv. 2, 3 e 4

2I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l’articolo 61a capoverso 1 lettere a e b e presentato, entro il 30 set- tembre dell’anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati ottengono una riduzione dell’importo della tassa a partire dall’anno civile successivo.

3La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione centrale di depurazione delle acque di scarico. L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 16 franchi all’anno per abitante.

4Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della tassa e l’ammontare della riduzione di cui al capoverso 2 in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2050.

Art. 61a cpv. 2

2Le indennità sono accordate se la costruzione o l’acquisto degli impianti, delle ap- parecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati tra il 1° gennaio 2012 e al più tardi il 31 dicembre 2045.

Art. 62d Aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione per le

captazioni d’acqua sotterranea

1La Confederazione può accordare ai Cantoni aiuti finanziari per la promozione di una celere attuazione entro i limiti dei crediti stanziati per:

a. la pianificazione cantonale secondo l’articolo 84d capoverso 1, sempreché tale pianificazione le sia presentata entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …;