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Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 4 pagine

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Legge sulla protezione delle acque «%ASFF_YYYY_ID»

b. lo svolgimento dei lavori necessari per la designazione dei settori di alimen- tazione per le captazioni d’acqua sotterranea secondo l’articolo 19a capo- verso 1, sempreché tali lavori siano svolti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicem- bre 2041.

2Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura degli aiuti finanziari, in parti- colare sulle modalità di riduzione progressiva degli stessi nel corso degli anni.

3Le domande di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera b devono essere presen- tate all’Ufficio federale dell’ambiente entro il 31 dicembre 2037.

Art. 64 cpv. 3

3Abrogato

Titolo dopo l’art. 84

Sezione 4: Misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le immissioni di azoto

Art. 84a Termine di attuazione

I Cantoni si adoperano affinché le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le immissioni di azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a vengano attuate entro il 31 dicembre 2050.

Art. 84b Pianificazione e rapporto

1I Cantoni pianificano le misure secondo l’articolo 84a e ne armonizzano tempistiche e aspetti tecnici. Stabiliscono i termini per la loro attuazione e obbligano i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico ad attuare le misure.

2Presentano la pianificazione alla Confederazione entro due anni dall’entrata in vi- gore della modifica del … .

3Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sullo stato delle mi- sure attuate secondo l’articolo 84a, la prima volta sei anni dopo l’entrata in vigore della modifica del … .

Titolo dopo l’art. 84b

Sezione 5: Misure per la designazione dei settori di alimentazione

Art. 84c Termine di attuazione