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Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
degli impianti di produzione di calore e dell’adozione di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne).
3L’esecuzione compete alla Confederazione.
Art. 54d Promozione secondo l’articolo 50a LEne: comunicazione
1L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma di cui all’articolo 50a. Stabilisce i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.
2I Cantoni rendono noto il programma di promozione e comunicano in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.
Art. 54e Promozione secondo l’articolo 50a LEne: indennizzo dei costi di
esecuzione
1Attingendo ai fondi di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera a della legge del 23 dicembre 20113 sul CO2, i Cantoni ricevono un indennizzo forfettario a copertura dei costi legati all’esecuzione delle misure di cui all’articolo 50a LEne. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione accordati a un Cantone e computabili come quota federale.
2I costi sostenuti dall’UFE nell’esecuzione dell’articolo 50a LEne sono indennizzati attingendo ai fondi di cui all’articolo 132 dell’ordinanza del 30 novembre 20124 sul CO2.
Art. 55 cpv. 1 lett. d e cpv. 3
1Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:
d. la promozione della sostituzione degli impianti di produzione di calore e di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne);
3I contributi globali che in virtù dell’articolo 52 capoverso 1 LEne non possono essere concessi, in parte o interamente, a un Cantone, sono ripartiti agli altri Cantoni.
Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali di promozione
dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) nonché per la promozione della sostituzione degli impianti di produzione di calore e di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne)
1Nell’ambito del sostegno ai programmi cantonali di promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne), le misure costruttive possono essere promosse attraverso