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Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

contributi globali soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

2I contributi globali non possono essere impiegati per:

a. edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;

b. impianti alimentati con energie fossili.

3Non sono concessi contributi globali in particolare per misure:

a. attuate in impianti per i quali il gestore ha preso un impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 31 della legge del 23 dicembre 20115 sul CO2 o partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni;

b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;

c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

4I contributi globali per le misure di cui all’articolo 50 LEne possono essere concessi anche per programmi cantonali d’investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione delle misure di cui all’articolo 50 LEne.

5Il diritto del Cantone a contributi globali si estingue se i contributi di promozione che ha attribuito e per i quali sussiste un diritto in virtù di una decisione passata in giudicato non sono versati entro 5 anni. I contributi globali già erogati sono rimborsati per l’importo corrispondente oppure sono compensati con futuri contributi globali.

Art. 59 cpv. 3 frase introduttiva e lett. a

3Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne), per ogni progetto promosso il rapporto deve fornire informazioni appropriate, suddivise secondo le singole misure, su:

a. i risparmi di energia previsti e conseguiti grazie al programma, le riduzioni delle emissioni di CO2 nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull’energia consumata;

Art. 60 cpv. 3

3Nell’ambito della promozione di misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) nonché per la promozione della sostituzione degli impianti di produzione di calore e di misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne), effettuano controlli a campione in loco.

5 RS 641.71