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Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 5 pagine
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Ordinanza sulle poste
(OPO)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:
Art. 1 lett. i-o
Nella presente ordinanza si intende per:
i. invio elettronico: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente, tramite l’interfaccia utente della Posta o un interfaccia di programmazione, al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere reca- pitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico;
j. sistema di recapito ibrido: sistema della Posta con cui un mittente può spedire invii elettronici tramite un canale elettronico o ibrido;
k. canale elettronico: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario;
l. canale ibrido: canale tramite il quale un invio elettronico viene trasmesso al destinatario come lettera o pacco ai sensi dell’ar- ticolo 2 lettera c o d LPO;
m. invio elettronico singolo: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite l’interfaccia utente o un’ interfaccia di programmazione in base alle condizioni commerciali generali;
n. invio elettronico di massa: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite un’interfaccia di program- mazione in base a condizioni contrattuali individuali;
o. smistamento di invii elettronici: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o ibrido conformemente alle direttive del destinatario.
Art. 29 cpv. 1 lett. e
1Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:
e. invii elettronici tramite un sistema di recapito ibrido.
Art. 31 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2bis
1La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se:
a. la casa in questione appartiene a un insediamento composto al minimo da cinque case abitate tutto l’anno su una superficie massima di un ettaro; o
b. i tempi di percorrenza per servire una casa abitata tutto l’anno appartenente a un insediamento ai sensi della lettera a non superano complessivamente i due minuti.
2bisabrogato
Art. 31a cpv. 3
3Deve rispettare l’orario di recapito di cui al capoverso 1 nel 90 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.
Art. 32 cpv. 1
1La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a:
a. nel 90 per cento dei casi per le lettere;
b. nel 90 per cento dei casi per i pacchi.
1 RS 783.01
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