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Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 5 pagine

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Ordinanza sulle poste

(OPO)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 1 lett. i-o

Nella presente ordinanza si intende per:

i. invio elettronico: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente, tramite l’interfaccia utente della Posta o un interfaccia di programmazione, al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere reca- pitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico;

j. sistema di recapito ibrido: sistema della Posta con cui un mittente può spedire invii elettronici tramite un canale elettronico o ibrido;

k. canale elettronico: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario;

l. canale ibrido: canale tramite il quale un invio elettronico viene trasmesso al destinatario come lettera o pacco ai sensi dell’ar- ticolo 2 lettera c o d LPO;

m. invio elettronico singolo: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite l’interfaccia utente o un’ interfaccia di programmazione in base alle condizioni commerciali generali;

n. invio elettronico di massa: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite un’interfaccia di program- mazione in base a condizioni contrattuali individuali;

o. smistamento di invii elettronici: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o ibrido conformemente alle direttive del destinatario.

Art. 29 cpv. 1 lett. e

1Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:

e. invii elettronici tramite un sistema di recapito ibrido.

Art. 31 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2bis

1La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se:

a. la casa in questione appartiene a un insediamento composto al minimo da cinque case abitate tutto l’anno su una superficie massima di un ettaro; o

b. i tempi di percorrenza per servire una casa abitata tutto l’anno appartenente a un insediamento ai sensi della lettera a non superano complessivamente i due minuti.

2bisabrogato

Art. 31a cpv. 3

3Deve rispettare l’orario di recapito di cui al capoverso 1 nel 90 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.

Art. 32 cpv. 1

1La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a:

a. nel 90 per cento dei casi per le lettere;

b. nel 90 per cento dei casi per i pacchi.

1 RS 783.01

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