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Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 43 cpv. 1 lett. a

1Il servizio universale comprende almeno l’offerta, destinata alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede e attività operativa in Svizzera, delle seguenti prestazioni fornite a livello nazionale nel settore del traffico dei pagamenti in franchi svizzeri:

a. l’apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti che comprenda l’accesso al traffico dei pagamenti digitale e un mezzo di pagamento usuale sul mercato per i pagamenti in Internet;

Art. 44 cpv. 1ter

1terSe la Posta adempie il servizio di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b con una prestazione da svolgere attraverso la rete degli uffici postali e delle agenzie, si applicano le disposizioni in materia di raggiungibilità di cui al capoverso 1. Nelle aree con servizio a domicilio, la Posta offre una soluzione alternativa al domicilio del cliente.

Art. 47 cpv. 2 e 8

2La Posta stabilisce i prezzi per gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere a ed e indipendentemente dalla distanza e in base a principi uniformi. La PostCom controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza.

8Gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera e, recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:

a. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e

b. il contenuto non persegue scopi di comunicazione commerciale.

Art. 60 cpv. 1 lett. d e e

1Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:

d. indicare il numero complessivo di case ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 che non beneficiano del recapito a domicilio;

e. informare in merito a incidenti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Art. 83a

abrogato

Art. 83c Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

Nelle case in cui, vista la modifica all’articolo 31 capoverso 1 del …1, la Posta non è più tenuta a effettuare il recapito a domicilio, essa cessa il recapito a domicilio in maniera graduale entro un periodo di 10 anni. Essa indica il numero di case interessate nel rapporto di cui all’articolo 60 capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin

Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor

Rossi