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Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2L’identificazione può essere fatta nei modi seguenti:

a. convalida tramite lettera dell’indirizzo di una persona fisica;

b. esibizione di un documento ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 o verifica di informazioni ai sensi dell’articolo 20b capo- verso 1 dell’ordinanza del 15 novembre 20174 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomuni- cazioni; o

c. esibizione di una prova elettronica dell’identità.

3La PostCom determina quali prove elettroniche dell’identità sono considerate valide.

4Gli utenti dell’interfaccia devono aprire un conto utente presso la Posta.

5La procedura di autenticazione per l’accesso all’interfaccia utente deve essere conforme all’attuale stato della tecnica.

6La Posta deve bloccare l’accesso al sistema di recapito ibrido alle persone che hanno utilizzato l’identità di una persona inesistente o che non ha precedentemente acconsentito all’utilizzo del sistema di recapito ibrido.

Art. 35f Protezione e sicurezza dei dati

1I dati devono essere conservati e trattati in Svizzera in conformità con il diritto svizzero.

2I dati personali e i dati di persone giuridiche possono essere trattati a condizione che ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni del sistema di recapito ibrido e che tali dati non siano divulgati.

3La Posta si assicura che:

a. i dati del sistema di recapito ibrido vengano salvati ed elaborati in maniera separata rispetto ad altri insiemi di dati;

b. per il salvataggio e il trasferimento dei dati siano utilizzati metodi di criptaggio conformi all’attuale stato della tecnica;

c. il trasferimento dei dati sia garantito in base agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasferimento sicuro;

d. dopo la cancellazione di un conto utente tutti i dati che non sono necessari alla fornitura di servizi postali fisici saranno di- strutti nel rispetto dei termini legali;

e. se l’utente non ha effettuato l’accesso per più di due anni il relativo conto utente verrà cancellato previo preavviso.

4La PostCom stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative in relazione alla protezione e alla sicurezza dei dati e ne verifica regolarmente il rispetto.

5La Posta definisce per iscritto le misure organizzative e tecniche contro il trattamento non autorizzato dei dati e tiene automaticamente traccia dell’ispezione e del trattamento dei dati.

6Impiega un sistema adeguato ai rischi per riconoscere e gestire gli incidenti legati alla sicurezza. Segnala alla PostCom gli incidenti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati classificati come rilevanti per la sicurezza.

Art. 35g Accesso non discriminatorio

1La Posta garantisce a terzi l’accesso non discriminatorio e trasparente alle installazioni e prestazioni del sistema di recapito ibrido.

2Mette a disposizione di terzi interfacce di programmazione sicure per il sistema di recapito ibrido. Consente in particolare:

a. la spedizione di invii elettronici tramite trasmissione diretta di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di re- capito ibrido; e

b. la presa in consegna e il ritiro di invii elettronici tramite trasmissione sicura di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido.

3La PostCom emana una decisione in caso di controversie fra la Posta e terzi.

Art. 35h Combinazione con servizi che non rientrano nei mandati di servizio universale

La Posta può combinare i servizi del sistema di recapito ibrido con servizi che non rientrano nei mandati di servizio universale, a condizione:

a. di offrire anche un composto esclusivamente da prestazioni del servizio universale;

b. di mettere le interfacce di programmazione utilizzate ai fini della combinazione ai sensi dell’articolo 35g capoverso 2 anche a disposizione di terzi; e

c. che la combinazione non si ripercuota negativamente sulla sicurezza e la protezione dei dati nel servizio universale.

Art. 35i Emolumenti e tassa di vigilanza

1La PostCom riscuote emolumenti amministrativi per le prestazioni e decisioni in relazione all’accesso non discriminatorio al sistema di recapito ibrido.

2Riscuote una tassa annua di vigilanza presso la Posta per coprire i costi della vigilanza sul sistema di recapito ibrido non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti.

3Il calcolo, l’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti5.

4 RS 780.11

5 RS 172.041.1