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Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Da inserire dopo l’art. 35
Sezione 1a: Sistema di recapito ibrido
Art. 35a Prestazioni
Tramite un sistema di recapito ibrido, la Posta assicura alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera le prestazioni seguenti:
a. l’allestimento e la gestione di una piattaforma per la presa in consegna, lo smistamento, il recapito e il salvataggio temporaneo di invii elettronici;
b. la messa a disposizione di un’interfaccia utente e interfacce di programmazione che consentano agli utenti di trasmettere invii elettronici e di recuperare invii elettronici trasmessi o ricevuti;
c. il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o ibrido;
d. la stampa, l’imbustamento o l’imballaggio, l’affrancatura e l’invio del contenuto di un invio elettronico come lettera o pacco ai sensi dell’articolo 2 lettera c o d LPO;
e. la notifica al destinatario immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico ad egli indirizzato;
f. la trasmissione di invii elettronici a una piattaforma riconosciuta ai sensi dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunica- zione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento;
g. l’identificazione e autenticazione dell’utente.
Art. 35b Recapito tramite il canale elettronico
1Per il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico è necessario l’espresso consenso del destinatario. Il destinatario può revocare il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi.
2La Posta consente ai destinatari il ritiro di invii elettronici immediatamente dopo averli presi in consegna.
3Dopo la presa in consegna, appone a tutti gli invii elettronici un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica ai sensi della legge federale del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica.
4La Posta emette una conferma di ricezione immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico. Inoltre, su richiesta del mittente, emette le seguenti conferme:
a. una conferma di ritiro: per ciascun destinatario, non appena ha ritirato per la prima volta l’invio elettronico;
b. una conferma di mancato ritiro: se un destinatario di un invio elettronico non lo ha ritirato entro la fine del settimo giorno dopo la trasmissione.
5Gli invii e le conferme elettronici vengono cancellati 90 giorni dopo il recapito. Fino alla cancellazione, il mittente e il destinatario in questione possono sempre effettuare il ritiro. Sono fatti salvi eventuali obblighi di messa a disposizione o di conservazione, in partico- lare nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale.
6La Posta comunica immediatamente al mittente se essa, per motivi tecnici o di altro tipo, non è in grado di recapitare tramite il canale elettronico un invio elettronico che ha accettato, o se può farlo solo con un ritardo.
7Fa sì che il destinatario di un invio elettronico possa semplicemente:
a. bloccare i mittenti affinché essi non possano più spedirgli ulteriori invii elettronici mediante il canale elettronico; e
b. comunicare ai mittenti che non desidera più ricevere invii elettronici con contenuto analogo.
8I mittenti di invii elettronici in relazione a scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo 35a lettera f non possono essere bloccati ai sensi del capoverso 7.
Art. 35c Recapito tramite il canale ibrido
1Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente ai sensi dell’articolo 35b capoverso 7 lettera a, la Posta consegna gli invii elettronici attraverso il canale ibrido.
2A tale scopo esegue i passaggi secondo l’articolo 35a.
3Nell’ambito degli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo 35a lettera f, la Posta non è tenuta a recapitare invii elettronici tramite il canale ibrido.
4Per il recapito di invii elettronici tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti:
a. se il mittente di un invio elettronico spedisce quest’ultimo in un giorno lavorativo, lo stesso giorno la Posta produce le lettere o i pacchi di cui all’articolo 2 lettera c o d LPO e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata;
b. il sabato e la domenica, nonché nei giorni festivi generali, le lettere o i pacchi sono prodotti e inviati il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell’invio elettronico.
Art. 35d Interfaccia utente
L’interfaccia utente del sistema di recapito ibrido deve poter essere accessibile e utilizzabile tramite tecnologie comuni.
Art. 35e Identificazione e autenticazione
1Gli utenti del sistema di recapito ibrido devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta.