Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199791 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Si rimanda in primo luogo agli impegni internazionali contratti dalla Svizzera citati nella convenzione (cfr. n. 3).

La lotta alla violenza e alle molestie di genere sul posto di lavoro è inoltre regolamentata da altri impegni internazionali assunti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione di Istanbul.

La lotta alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro concorre anche al raggiungimento di diversi obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo 5 consiste nel porre fine a tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, comprese tutte le forme di violenza in ambito pubblico e privato, e va così a coincidere con le finalità della Convenzione n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Inoltre, le misure della Convenzione n. 190 contribuiscono al conseguimento di una piena occupazione produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti gli uomini e le donne, di una stessa retribuzione per lo stesso lavoro e di un ambiente di lavoro sicuro secondo l’obiettivo 8. Le prescrizioni della convenzione coincidono inoltre con quanto stabilito nell’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all’interno di e fra i Paesi e garantire una vita sana per tutti a tutte le età nonché promuovere il benessere secondo l’obiettivo 3.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Si considerano importanti le disposizioni che sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. hanno dovuto essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale non richiede, in virtù del quadro giuridico attuale, l’adozione di nuove prescrizioni, né una modifica delle disposizioni vigenti. La convenzione comprende tuttavia importanti disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. nel preambolo (cfr. n. 3 e n. 6.2) e soprattutto negli articoli 1–12 (cfr. n. 4).

Il decreto federale concernente l’approvazione della convenzione deve perciò sottostare al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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91 RS 172.010