Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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immediatamente. Se non ne sono autorizzati o non ne sono in grado, devono avvisare immediatamente il datore di lavoro. Se la sicurezza dei lavoratori non può essere assicurata in altro modo, il datore di lavoro deve interrompere il lavoro negli edifici, nei locali, nei posti di lavoro o nelle installazioni d’esercizio interessate fino alla risoluzione del problema, a meno che così facendo il pericolo non aumenti (art. 4 OPI).
Lett. h: garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l’adozione di misure immediatamente esecutive o l’interruzione dell’attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorità giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.
Gli ispettorati cantonali del lavoro sono in linea di principio responsabili dell’esecuzione delle direttive legali concernenti la sicurezza e la salute sul posto di lavoro ai sensi della LL. Se l’inosservanza di una decisione di un organo esecutivo cantonale mette in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, l’autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l’uso di locali o di impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l’azienda per un tempo determinato (art. 52 cpv. 2 LL). Si tratta di una misura da adottare solo in casi estremi e come ultima ratio. Per scongiurare i pericoli che minacciano la vita e la salute di lavoratori o terzi, l’obbligo del segreto delle autorità esecutive ai sensi dell’articolo 44 LL può essere revocato in via eccezionale (art. 44a cpv. 3 LL). Le decisioni delle autorità esecutive cantonali in materia di diritto del lavoro possono essere impugnate davanti all’autorità cantonale di ricorso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione (art. 56 LL). Come riportato nel commento all’articolo 4 paragrafo 2 lettera h, i controlli degli ispettorati del lavoro sono normalmente controlli di sistema e non indagini riguardanti un singolo caso concreto.
La violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono esulare dalle competenze degli ispettori cantonali del lavoro. Le autorità di perseguimento penale sono autorizzate a procedere contro casi del genere, a patto che siano interessate le pertinenti disposizioni del Codice penale.
Viste le clausole di flessibilità che contiene, l’articolo 10 della convenzione può essere adottato per le ragioni addotte sopra.
Art. 11
L’articolo 11 sottolinea gli sforzi che gli Stati membri, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e lavoratori, devono profondere affinché:
lett. a: la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;
A proposito di politiche pertinenti in materia di salute e sicurezza si rimanda all’esposizione dettagliata concernente la legge sul lavoro svolta nei commenti agli articoli precedenti. Le politiche pertinenti in materia di parità e non discriminazione vengono citate nel commento all’articolo 6.
In relazione alla migrazione, l’articolo 22 LStrI stabilisce che gli stranieri sono
43/47 ammessi a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera solo se sono osservate le