Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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violenza nei rapporti di coppia»88) è arrivato alla conclusione che la violenza domestica in Svizzera comporta perdite di produttività di circa 40 milioni di franchi ogni anno.

In determinati casi, ai sensi del CO, le vittime hanno diritto a continuare a ricevere il salario. Se il lavoratore è impossibilitato senza sua colpa a lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a cpv. 1 CO). Inoltre, i lavoratori che lavorano per almeno 8 ore settimanali per lo stesso datore di lavoro sono automaticamente assicurati contro gli infortuni non professionali (art. 8 LAINF, art. 13 OAINF). Questa disposizione può contribuire a mitigare le ripercussioni della violenza domestica sul mondo del lavoro, ma non equivale a caratterizzarla come conseguenza di un incidente.

La violenza domestica ha tuttavia conseguenze negative che vanno oltre il mondo del lavoro; la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni non compete direttamente agli attori principali del mercato del lavoro svizzero.

Il Consiglio federale parte dal presupposto che l’impegno globale della Svizzera nella lotta alla violenza domestica a livello federale, cantonale e comunale ne riduca anche l’impatto sul mondo del lavoro. Questo impegno risponde alle esigenze della lettera f), tenuto conto della clausola di flessibilità «nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile».

Lett. g: garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione.

Il diritto dei lavoratori a interrompere il lavoro in presenza di imminente pericolo è sancito dal CO. L’articolo 328 CO obbliga il datore di lavoro a tutelare la personalità dei lavoratori. Se le condizioni di lavoro non garantiscono il rispetto della personalità dei lavoratori, questi hanno diritto di rifiutarsi di prestare la loro opera.

La tutela dei lavoratori da conseguenze ingiustificate rientra tra le disposizioni del CO sulla protezione dal licenziamento (art. 336 CO) nel caso in cui i primi ricorrano al diritto di mettersi in sicurezza in presenza di un pericolo imminente. La convenzione non esige tuttavia una protezione assoluta, in particolare per quel che concerne il licenziamento.

Inoltre, l’obbligo di fedeltà (art. 321a CO) da parte dei lavoratori comprende il dovere di informare il datore di lavoro e di adottare misure adeguate in una situa-zione specifica, a seconda delle responsabilità e delle circostanze, per evitare che si presentino danni o limitarne le conseguenze. Infine, secondo gli articoli 11 capoverso 2 OPI e 10 capoverso 2 OLL 3, i lavoratori che constatano anomalie che mettono a rischio la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori sono tenuti a risolverli

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