Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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Art. 12

L’articolo 12 stabilisce che le disposizioni della convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi di lavoro o altre misure conformi alle procedure nazionali, tra cui l’ampliamento o l’adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché prevedano la violenza e le molestie, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.

I commenti alle disposizioni della convenzione mostrano che la legislazione e la prassi svizzere consentono l’applicazione della convenzione in conformità all’articolo 12 e alle sue restanti disposizioni.

Art. 13–20

Gli articoli 13−20 contengono le consuete disposizioni finali e non necessitano di particolari commenti.

Disposizioni finali

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio federale ritiene che i requisiti per una ratifica della convenzione da parte della Svizzera siano soddisfatti.

5 Ripercussioni della convenzione

In virtù dell’attuale quadro giuridico, il presente trattato internazionale non richiede l’adozione di nuove prescrizioni, né una modifica delle disposizioni vigenti, perciò la ratifica della convenzione non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

Le disposizioni della convenzione riguardano ambiti come la salute e la sicurezza individuale nel mondo del lavoro, la parità effettiva tra donna e uomo nella vita professionale, come pure la protezione delle persone più spesso vittime di violenza o molestie nel mondo del lavoro, compresi i disabili. Il Consiglio federale parte tuttavia dal presupposto che la legislazione svizzera è conforme alla disposizione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicem bre 200290

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90 RS 171.10