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Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 2 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

sugli obiettivi e sottoporla all’esame dell’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.

Art. 51 cpv. 2

2Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi elabora, in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE, una corrispondente proposta e la sottopone all’esame dell’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:

Numero 3.2 lettera e

3.2 Non sono computabili in particolare:

e. per gli impianti idroelettrici sul confine, la quota dei costi che supera la quota appartenente alla sovranità svizzera.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi