Progetto posto in consultazione OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
1Gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dai limiti inferiori di cui all’articolo 19 capoverso 4 lettera a, 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne:
a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c. impianti accessori come impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile, di innevamento o di smaltimento delle acque di scarico, impianti ad acqua irrigua o impianti idroelettrici per lo sfruttamento dell’acqua di galleria.
2Un impianto non è da considerarsi accessorio se:
a. uno dei componenti dell’impianto che serve sia all’utilizzazione principale che a quella accessoria, come le prese d’acqua, le condotte forzate e i serbatoi di accumulo, è sovradimensionato rispetto a quanto necessario per l’utilizzazione principale; oppure
b. per l’utilizzazione accessoria viene creata una presa d’acqua supplementare.
3Oltre agli impianti secondo il capoverso 1 sono esclusi dai limiti inferiori di cui all’articolo 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne gli impianti nei quali
1 RS 730.03
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