Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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dell’ambiente che in mancanza di una simile riserva abbiano la priorità sulla presente legge. Non è dunque necessaria una regolamentazione corrispondente. Le prescrizioni in materia di autorizzazione risultanti da altre leggi (p. es. nel settore alimentare) rimangono applicabili in parallelo, come in passato.
Art. 3 Principio di prevenzione e di causalità
L’articolo 3 AP-LNTS corrisponde all’articolo 2 LIG. Esso riprende l’articolo 74 capoverso 2 Cost. (v. ingresso) e sancisce nel capoverso 1 il principio di precauzione e nel capoverso 2 il principio di causalità come principi fondanti della nuova legge federale. I pericoli e pregiudizi per l’uomo e l’ambiente legati alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione devono quindi essere arginati precocemente e chi è causa delle misure se ne assume le spese.
Capoverso 1: la prevenzione riveste grande importanza nella protezione dell’ambiente in generale. La legge intende pertanto impedire o limitare per quanto possibile gli effetti che possono essere nocivi a breve o lungo termine. Devono dunque essere adottate le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico e scientifico per evitare possibili pericoli per l’ambiente45. Il principio di precauzione è concretizzato in diverse disposizioni della nuova legge, in particolare nei requisiti per l’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 5 AP-LNTS), come anche attraverso il principio di gradualità che si rispecchia nel passaggio graduale dai sistemi chiusi all’immissione sperimentale nell’ambiente fino alla messa in commercio, dove il passaggio da un livello all’altro è sempre soggetto a controllo ufficiale e presuppone una sufficiente conoscenza dei rischi nel caso concreto (art. 8 AP-LNTS).
Capoverso 2: le spese per le misure di protezione dell’uomo e dell’ambiente devono essere assunte, come avviene solitamente nel diritto ambientale (cfr. oltre all’art. 2 cpv. 2 LIG anche l’art. 2 LPAmb e l’art 3a della legge del 24 gennaio 199146 sulla protezione delle acque), da chi le ha causate e non dalla collettività. Il principio di causalità non stabilisce chi deve attuare le misure, bensì chi deve farsi carico delle relative spese. Se la stessa persona non è contemporaneamente responsabile delle misure e delle spese, queste ultime possono essere trasferite. Il principio viene concretizzato segnatamente nell’articolo 22 capoverso 5 AP-LNTS e nell’articolo 31 LIG, che dichiara l’articolo 30 AP-LNTS applicabile per analogia.
Art. 4 Definizioni
L’articolo 4 AP-LNTS riporta le principali definizioni che, come già menzionato (v. commenti all’art. 2 AP-LNTS), riprendono i concetti del progetto dell’UE.
Lettere a–h: si vedano i commenti all’articolo 2 (campo d’applicazione).
Lettera i: l’articolo 4 lettera i AP-LNTS definisce il concetto di utilizzazione. Esso corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 5 capoverso 4 LIG (cfr. anche art. 7 cpv. 6terLPAmb). Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. Nella disposizione sono menzionate a titolo esemplificativo diverse attività che rappresentano un’utilizzazione (produzione, immissione sperimentale nell’ambiente, messa in commercio, smaltimento ecc.). In tutti i casi si tratta di attività intenzionali con gli organismi interessati (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA).
Lettera j: secondo l’articolo 4 lettera j AP-LNTS, per messa in commercio si intende qualsiasi consegna di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione a terzi in Svizzera (p. es. la vendita, lo scambio o la donazione) nonché l’importazione in Svizzera. Non è considerata messa in commercio la consegna di tali piante per immissioni sperimentali nell’ambiente e per attività in sistemi chiusi. Il concetto corrisponde a quello di cui all’articolo 5 capoverso 5 LIG.
Capitolo 2: Utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione
Sezione 1: Requisiti generali
Art. 5 Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità biologica
45 Cfr. il messaggio concernente una legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPA) del 31 ottobre 1979, FF 1979 III 713, 741 segg., 745.
46 RS 814.20