Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
per mutagenesi mirata si intendono le tecniche mediante le quali il materiale genetico delle piante può essere modificato in punti precisi (art. 4 lett. c AP-LNTS). La mutagenesi mirata include diversi metodi di editing genomico (tra l’altro il sistema CRISPR), accomunati dal fatto che consentono di intervenire miratamente sul patrimonio genetico delle piante e di modificarlo in un determinato modo in uno o, a seconda della procedura, in più punti precisi allo stesso tempo (p. es. soppressioni, inserimenti o sostituzioni). La mutagenesi mirata deve essere delimitata rispetto alla mutagenesi convenzionale o non mirata, che diversamente dalla mutagenesi mirata, alla stregua dell’UE, non è considerata, dal punto di vista giuridico, una tecnica d’ingegneria genetica (all. 1 cpv. 3 lett. a OEDA e, per l’UE, l’allegato I B della direttiva 2001/18/CE; v. art. 4 lett. g e h),
la cisgenesi mirata comprende le tecniche mediante le quali materiale genetico endogeno può essere inoculato nel materiale genetico delle piante in punti precisi (art. 4 lett. d AP-LNTS). Per materiale genetico endogeno si intende tutto il materiale genetico disponibile per la specie in questione nella selezione convenzionale (art. 4 cpv. e). La selezione convenzionale comprende l’incrocio,
comprese tecniche avanzate come il recupero degli embrioni e l’incrocio ponte, la selezione mediante ricombinazione naturale (e mutazione) come pure la modifica del grado di ploidia (art. 4 lett. g AP-LNTS). Comprende inoltre la mutagenesi convenzionale e la fusione di cellule e di protoplasti. Per mutagenesi convenzionale si intendono le tecniche di modificazione del materiale genetico delle piante mediante prodotti chimici o radiazioni che sono ritenute sicure in base allo stato delle conoscenze scientifiche e all’esperienza o i cui rischi (si veda al riguardo le spiegazioni concernenti l’art. 5 AP-LNTS) sono considerati tollerabili; - presentano una history of safe use (art. 4 lett. h; cfr. all. 1 cpv. 3 lett. a OEDA e, per l’UE, l’allegato I B della direttiva 2001/18/CE). Con la cisgenesi mirata è quindi possibile inoculare nel genoma dell’organismo bersaglio materiale genetico (in particolare geni interi) presente nella stessa specie o in una specie incrociabile. La cisgenesi mirata comprende anche l’intragenesi. Con la cisgenesi i geni sono trasferiti nella forma esistente, mentre con l’intragenesi vengono ricombinati elementi del gene (i concetti corrispondono alla proposta dell’UE, che si basa sul pool genetico ai fini della selezione. Non è del tutto chiaro se oltre alla cisgenesi mirata la proposta comprenda anche la cisgenesi non mirata);
• materiale genetico transgenico: infine, le piante non possono contenere materiale genetico transgenico,
ossia materiale genetico non endogeno (art. 4 lett. f AP-LNTS) o che non proviene dalla stessa specie o da una specie incrociabile. L’articolo 37a capoverso 2 LIG parla di piante senza inoculazione di materiale genetico transgenico, che in numerose nuove tecniche d’ingegneria genetica è temporaneamente introdotto nel materiale genetico senza che alla fine permanga nell’organismo. Un’interpretazione letterale, quindi, collimerebbe difficilmente con le intenzioni del legislatore; è rilevante che le piante non contengano materiale transgenico al momento dell’immissione nell’ambiente, come si riflette nella scelta della formulazione diversa dall’articolo 37a capoverso 2 LIG. Chi chiede il rilascio di un’autorizzazione o l’emanazione di una decisione sulla comparabilità per l’immissione nell’ambiente o la messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e ha lavorato con materiale transgenico deve quindi dimostrare che esse non presentano più materiale genetico transgenico inoculato.
Il campo d’applicazione della legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione corrisponde dunque sostanzialmente a quello della normativa proposta dalla Commissione europea. Come nell’UE vi sarebbero quindi i tre gruppi delle piante convenzionali, delle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e delle piante geneticamente modificate «classiche».
Per chiarire che l’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione si basa unicamente sulla nuova legge federale, il campo d’applicazione della LIG deve essere adeguato di conseguenza (v.
commenti all’art. 3 cpv. 1bisAP-LIG). Rimane assoggettata alla LIG l’utilizzazione di piante il cui patrimonio genetico è stato modificato con metodi d’ingegneria genetica tradizionali o in cui è stato inoculato materiale genetico transgenico mediante nuove tecnologie di selezione. La LIG rimane applicabile anche all’utilizzazione di piante che sono state modificate mediante nuove tecnologie di selezione ma dalle quali non è possibile rimuovere senza residui il materiale genetico transgenico temporaneamente utilizzato come strumento di lavoro (p. es. la struttura CRISPR).
Diversamente dall’articolo 4 LIG, il progetto non formula riserve in merito a disposizioni più rigorose in altre leggi federali. La LIG, che disciplina in via generale l’utilizzazione di OGM, non sarà applicabile nella sua versione attuale più rigorosa alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (v. commenti all’art. 3 AP-LIG). Inoltre, non dovrebbero esserci disposizioni in materia di protezione dell’uomo, della fauna e