Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine

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nell’ambiente intenzionalmente possono essere importati in un Paese solo se questo ha dato preliminarmente il suo accordo con cognizione di causa. Sono esclusi dal requisito dell’accordo le derrate alimentari, i mangimi e determinati OGM destinati alla trasformazione. In caso di dubbi sull’innocuità di OGM viventi, uno Stato è autorizzato a vietarne l’importazione. Attualmente non vi è consenso tra le Parti sul fatto che tutti gli organismi ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione siano OGM secondo la definizione del Protocollo. Il Protocollo, che non è applicabile direttamente, deve essere attuato nel diritto nazionale (in Svizzera nell’ordinanza di Cartagena38); è determinante la normativa vigente nel rispettivo Paese.

Anche il diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contiene disposizioni rilevanti per i prodotti geneticamente modificati. In primo piano si collocano l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994; all. 1A dell’Accordo del 15 aprile 199439 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) e l’Accordo del 12 aprile 197940 sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito: «Accordo TBT»). Non è escluso che i prodotti geneticamente modificati e quelli fabbricati con tecniche convenzionali siano considerati «congeneri» ai sensi dell’articolo III GATT41. Un trattamento meno favorevole dei prodotti geneticamente modificati potrebbe quindi dover essere giustificato secondo le eccezioni generali di cui all’articolo XX GATT. Il GATT contiene disposizioni derogatorie che possono giustificare l’inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell’ambito del diritto commerciale in singoli casi (p. es. la protezione della vita o della salute umana e animale). Tali disposizioni non possono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni né costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale. Secondo l’Accordo TBT, i regolamenti tecnici non devono essere più restrittivi di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, come per esempio la tutela della salute o della sicurezza delle persone e degli animali, la preservazione dei vegetali o la protezione dell’ambiente. La regolamentazione qui proposta deve essere notificata all’OMC e motivata.

Riveste rilevanza anche la Convenzione del 25 giugno 199842 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), in vigore in Svizzera dal 2014. L’articolo 6 della Convenzione disciplina la partecipazione del pubblico interessato al processo decisionale sulle attività che hanno effetti sull’ambiente. Il pubblico interessato dev’essere da un lato informato e dall’altro deve poter formulare osservazioni su determinati progetti. Secondo il capoverso 11 di tale articolo, le parti sono tenute a prendere in considerazione queste disposizioni nel quadro del proprio diritto nazionale, e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, nelle decisioni riguardanti l’emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

4.2 Situazione fuori dall’UE

Sempre più Paesi in ogni parte del mondo emanano proprie regole sulle nuove tecnologie di selezione e le piante e i prodotti da esse ottenuti. Se in alcuni Paesi i prodotti ottenuti mediante nuove tecniche d’ingegneria genetica sono esplicitamente soggetti al diritto vigente in materia (p. es. in Messico, Nuova Zelanda, Perù e Bolivia), in altri si applicano solo speciali prescrizioni in materia di etichettatura oppure i prodotti sono equiparati a quelli convenzionali (p. es. negli Stati Uniti, in Canada e Australia).

Nel marzo del 2023 è entrata in vigore in Gran Bretagna una nuova legge, il «Genetic Technology (Precision Breeding) Act») che si applica alle piante e agli animali ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione le cui modificazioni avrebbero potuto prodursi anche mediante tecniche convenzionali di selezione o in modo naturale. La legge vige tuttavia soltanto in Inghilterra, ma non in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Rispetto al passato, le immissioni sperimentali nell’ambiente sono più facili da realizzare. Per la messa in commercio di prodotti ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione deve essere prima sviluppata una procedura di autorizzazione basata sulla nuova legge che rappresenti un’agevolazione proporzionatamente ai rischi.

Negli Stati Uniti, per i prodotti OGM vigono disposizioni specifiche. Determinate piante ottenute mediante mutagenesi mirata (mutazioni puntuali e soppressioni) sono tuttavia escluse e vengono regolamentate come le piante convenzionali. In caso di dubbio, i fabbricanti possono farsi confermare dalle autorità competenti

38 RS 814.912.21

39 RS 0.632.20

40 RS 0.632.231.41

41Cfr. messaggi concernenti la proroga della moratoria (FF 2004 4365, 4376 seg.; 2009 4721, 4744 seg.; 2016 5883, 5930 seg.; 2021 1655, 17

seg.).

42 RS 0.814.07