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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 2 pagine

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4Al finanziamento speciale sono accreditati i mezzi seguenti, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere e ed ebis:

a. la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e;

b. il 28 per cento del prodotto netto della tassa di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b.

Art. 131 cpv. 2 lett. b

2La Confederazione può inoltre riscuotere:

b. una tassa in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 2bis

2Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettere e ed ebissono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 2.

2bisIl Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all’articolo 86 capoverso 2 lettere e ed ebis.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.