Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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imponibili in materia di protezione dei dati. Infine, il sistema di riscossione deve essere pronto all’impiego entro al massimo il 2030 limitando i possibili rischi correlati all’introduzione.
Queste molteplici esigenze richiedono un sistema di riscossione diverso per ognuna delle due varianti proposte e devono essere considerati i contesti specifici relativi ai generi di veicoli o agli utenti dei veicoli. In particolare, il dispendio legato alla riscossione deve essere proporzionato al gettito generato dalla tassa. Per rendere l’imposizione fiscale il più tollerabile possibile, sarà necessario limitare al massimo anche l’onere per le singole persone imponibili.
Contenuto della variante relativa al chilometraggio (tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici)
Nella variante relativa al chilometraggio la tassa da versare per un veicolo elettrico (veicoli elettrici a batteria e veicoli ibridi plug-in) è determinata in base ai chilometri percorsi nel territorio doganale svizzero. La tariffa per chilometro percorso dipende dal genere di veicolo (p. es. automobile, autocarro) e dal suo peso totale. Con questa differenziazione si intende applicare il meccanismo di azione delle imposte sugli oli minerali alla tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici. Per i veicoli a benzina e diesel, le imposte sugli oli minerali in definitiva dovute per ogni veicolo dipendono dal chilometraggio e dal consumo specifico di carburante (consumo per ogni 100 km). Il consumo specifico di carburante dipende a sua volta anche dal peso del veicolo. Il ricorso al chilometraggio come criterio di calcolo e la differenziazione per genere di veicolo e relativo peso fanno sì che l’importo della tassa per chilometro sui veicoli elettrici sia approssimativamente equivalente a quello sui veicoli a benzina e diesel paragonabili. Questo modello di tariffa si applica alle automobili e ai veicoli commerciali leggeri immatricolati in Svizzera (minibus, autofurgoni, autoveicoli leggeri) nonché ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Svizzera e all’estero per il trasporto di merci e persone.
Ai veicoli elettrici alimentati esclusivamente a batteria si applicherà il 100 per cento della tariffa per chilometro stabilita nella legge, mentre per i veicoli plug-in, parzialmente alimentati anche con carburanti assoggettati all’imposta sugli oli minerali, la tariffa per chilometro si riduce del 50 per cento. La tariffa ridotta evita che tali veicoli siano soggetti a una doppia imposizione.
Per ragioni di praticabilità, su motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché ciclomotori sarà riscossa una tassa forfettaria annuale, il cui importo varia in funzione del peso del veicolo, fatta eccezione per i motoveicoli.
Sempre per motivi pratici, ai detentori di veicoli esteri con un peso totale fino a 3,5 tonnellate si applicano disposizioni talora diverse, in considerazione del fatto che spesso si trovano in Svizzera solo per breve tempo e/o vi percorrono ogni anno un numero di chilometri notevolmente inferiore. Questi detentori di veicoli hanno la possibilità di versare un’imposta forfettaria, scegliendo tra forfait di un giorno, una settimana, due settimane, un mese, due mesi o un anno in funzione del periodo di permanenza. In alternativa possono scegliere anche la tassa sul chilometraggio, per la quale devono tuttavia registrarsi presso un fornitore del servizio di rilevazione del chilometraggio.
I veicoli elettrici del cosiddetto «settore non-road» (p. es. trattori, macchine semoventi, carri con motore, motoslitte) e le sedie a rotelle motorizzate non saranno imponibili.
Per la riscossione della tassa sulle automobili e sui veicoli commerciali leggeri e pesanti occorre prima di tutto determinare il chilometraggio percorso nel territorio doganale. Mentre il chilometraggio dei veicoli commerciali pesanti è in linea di principio determinato mediante il sistema della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), i detentori di automobili e veicoli commerciali leggeri potranno scegliere tra un’autodichiarazione, ossia una comunicazione periodica della percorrenza chilometrica, e diverse soluzioni tecniche che consentano di determinare con precisione il chilometraggio nel territorio doganale. L’autodichiarazione rappresenta una soluzione semplice, economica e attuabile fino al momento dell’introduzione della tassa. Con l’autorizzazione di soluzioni tecniche di rilevazione basate sui dati generati digitalmente dai veicoli collegati in rete o sotto forma di dispositivi esterni come i dongle OBD (diagnostica di bordo), sarà possibile determinare con precisione anche la base di calcolo, il che è particolarmente rilevante per le persone imponibili che viaggiano molto all’estero. Per distinguere almeno parzialmente i chilometri percorsi all’estero dal chilometraggio imponibile anche nell’ambito dell’autodichiarazione, è previsto che il Consiglio federale possa accordare una deduzione forfettaria.