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Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 8 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
k. il Comune richiedente e il fornitore preso in considerazione nella procedura di gara per la costruzione e l’esercizio offrano o impieghino, in cambio di un adeguato indennizzo, infrastrutture utilizzabili e idonee per la coutenza, a condizione che dispongano di tali infrastrutture.
2Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento e la procedura di gara. Determina i documenti che gli offerenti devono presentare e può definire criteri e specifiche tecniche per l’aggiudicazione.
3Il Consiglio federale disciplina la coutenza e la determinazione dell’indennizzo di cui al capoverso 1 lettera k. Per i gestori di reti elettriche può prevedere eccezioni al divieto delle sovvenzioni trasversali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico. Può stabilire limiti massimi o importi forfettari per l’indennizzo di cui al capoverso 1 lettera k.
Art. 9 Obblighi di comunicazione dei fornitori e dei proprietari di
infrastrutture
1Nell’ambito della procedura di accertamento da parte del Comune richiedente o su richiesta dell’UFCOM, i fornitori di servizi di telecomunicazione e i proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici sono tenuti a fornire informazioni complete e veritiere in merito allo stato di ampliamento delle reti per la fornitura di servizi di telecomunicazione in luoghi fissi e al loro sviluppo previsto per i tre anni successivi. L’UFCOM può pubblicare questi dati.
2L’UFCOM pubblica un elenco con i nomi dei fornitori e dei proprietari che hanno violato i loro obblighi di comunicazione e accorda loro il diritto di essere sentiti prima di inserirli nell’elenco.
Art. 10 Procedura
1Le domande per i contributi di sostegno devono essere presentate presso il Cantone.
2Il Cantone esamina la domanda. Se un solo offerente ha partecipato a una gara ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera j, occorre esaminare in dettaglio la domanda e verificare la plausibilità delle indicazioni fornite.
3Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il Cantone inoltra la domanda all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) con un rapporto di verifica e le autorizzazioni edilizie passate formalmente in giudicato.
4Al momento di trattare le domande e di stanziare i fondi, l’UFCOM tiene conto del loro ordine di ricezione. Emana una decisione determinando definitivamente l’importo del contributo di sostegno. Può stabilire delle condizioni. Pubblica le sue decisioni e può menzionare anche dati personali.
5Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi all’esame e alla documentazione fornita dai Cantoni. L’UFCOM può prescrivere valori di riferimento per verificare la plausibilità. Se non sono disponibili valori di riferimento adeguati, al momento di decidere in merito alla domanda, l’UFCOM può consultare terzi indipendenti.