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Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 8 pagine

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1Il programma è limitato a sette anni.

2Il Consiglio federale può prorogarlo una volta per un massimo di tre anni, a condizione che i fondi federali a destinazione vincolata stanziati per il finanziamento speciale non siano esauriti alla fine dei sette anni.

3Il programma ha inizio 24 mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge. In ogni caso si conclude con l’esaurimento completo dell’importo massimo previsto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2.

Art. 4 Importo del contributo di sostegno

1L’importo del contributo di sostegno corrisponde alla differenza tra le seguenti cifre:

a. valori attuali dei costi computabili derivanti dall’ampliamento e dall’esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione;

b. valori attuali dei ricavi rilevanti previsti dall’esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

2Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei costi computabili e dei ricavi rilevanti di cui al capoverso 1.

3Può stabilire un importo minimo che il contributo di sostegno deve raggiungere per essere concesso.

Art. 5 Composizione del contributo di sostegno

1Il contributo di sostegno è composto da una quota della Confederazione pari al 50 per cento e da una quota del Cantone pari al 50 per cento.

2Un’eventuale partecipazione del Comune viene conteggiata nella quota del Cantone.

Art. 6 Quota della Confederazione

1La quota della Confederazione per il contributo di sostegno è stanziata nei limiti dei crediti approvati come unico pagamento in contanti non rimborsabile.

2Ammonta al massimo al 25 per cento dei costi computabili derivanti dall’ampliamento e dall’esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

3In merito alla quota della Confederazione, il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per progetto o un importo massimo per collegamento.

Art. 7 Finanziamento delle spese della Confederazione

1Per coprire le quote dei contributi versati dalla Confederazione e le spese della Confederazione legate alla gestione del programma, sono utilizzate in modo vincolato le tasse provenienti dalle concessioni di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 22a della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC), rilasciate dalla Com-

2 RS 784.1