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Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 8 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
2Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.
Sezione 5: Assistenza amministrativa e protezione giuridica
Art. 16 Assistenza amministrativa
Le autorità svizzere inoltrano all’UFCOM, su richiesta, quei dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. Su richiesta, l’UFCOM trasmette ad altre autorità svizzere i dati raccolti nel quadro dell’esame di cui all’articolo 10 capoverso 2 a condizione che queste ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali.
Art. 17 Protezione giuridica
La protezione giuridica segue le disposizioni generali della procedura federale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione
1Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2Può delegare all’UFCOM l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4 capoversi 2 e 3, 6 capoverso 3, 8 capoversi 2 e 3, 10 capoverso 5 e 14 capoverso 3.
Art. 19 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.