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Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 8 pagine

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Art. 11 Versamento

1Il contributo di sostegno viene versato a rate al Comune richiedente.

2I versamenti avvengono al più presto se e nella misura in cui le spese sono imminenti. Il versamento finale avviene di regola dopo la verifica del progetto sostenuto.

Art. 12 Verifica del progetto sostenuto

1L’UFCOM, in collaborazione con il Cantone, verifica se il Comune esegue il progetto sostenuto secondo la legge e le condizioni a lui imposte.

2Il Consiglio federale disciplina il processo di verifica.

Sezione 4: Accesso alle infrastrutture sostenute

Art. 13 Garanzia di accesso

1Gli operatori di infrastrutture sostenute devono garantire ai fornitori di servizi di telecomunicazione l’accesso a tali infrastrutture e ai servizi che forniscono tramite esse.

2L’accesso deve essere garantito durante l’intera durata di utilizzazione economica delle infrastrutture sostenute. Deve essere garantito anche dopo la loro vendita.

3Questa disposizione prevale sull’articolo 11 LTC4.

4Il Consiglio federale definisce le forme di accesso.

Art. 14 Condizioni di accesso

1L’accesso deve essere garantito in cambio di un indennizzo. La garanzia dell’accesso deve essere trasparente e non discriminatoria. I fornitori di servizi di telecomunicazione che richiedono l’accesso non devono trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle unità commerciali o alle filiali dell’operatore delle infrastrutture sostenute.

2L’indennizzo per l’accesso si basa sui costi computabili per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture sostenute dedotti i contributi di sostegno ricevuti. La differenza tra i prezzi di accesso offerti dall’operatore delle infrastrutture sostenute e i suoi prezzi al dettaglio deve consentire a un fornitore analogo ed efficiente di generare ricavi a copertura dei costi.

3Il Consiglio federale precisa le condizioni di accesso e il calcolo dell’indennizzo.

Art. 15 Controversie in materia di accesso

1In caso di controversie relative all’accesso e alle rispettive condizioni, la ComCom decide le condizioni su richiesta di una delle parti e su domanda dell’UFCOM.

4 RS 784.10