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Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 8 pagine

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missione federale delle comunicazioni (ComCom) con entrata in vigore a partire dal 2029.

2La destinazione vincolata permane fino alla conclusione del programma ma non oltre un importo massimo di 375 milioni di franchi.

3Al termine del programma, i fondi a destinazione vincolata non impegnati sono trasferiti al bilancio della Confederazione.

Sezione 3: Condizioni per i contributi di sostegno e procedura

Art. 8 Condizioni per ottenere la quota versata dalla Confederazione

1La quota del contributo di sostegno versata dalla Confederazione viene concessa per un progetto di ampliamento a condizione che:

a. i collegamenti in questione non abbiano ancora ottenuto un contributo ai sensi della presente legge;

b. le infrastrutture passive servano all’ampliamento delle reti in fibra ottica o degli impianti di radiocomunicazione terrestri e garantiscano all’interno degli edifici collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo per il download;

c. il Comune richiedente abbia dimostrato nel corso di una procedura di accertamento che, al momento della presentazione della domanda, non sia avvenuto né sia previsto un ampliamento con collegamenti fissi su linea che garantiscano all’interno degli edifici velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo per il download;

d. il progetto di ampliamento non sia realizzabile in modo redditizio secondo il calcolo di cui all’articolo 4 capoverso 1;

e. la quota della Confederazione ammonti al massimo al 25 per cento dei costi computabili;

f. sia raggiunto l’importo minimo del contributo di sostegno, se il Consiglio federale ne stabilisce uno;

g. non venga superato l’importo massimo applicabile alla quota della Confederazione per progetto o l’importo massimo per collegamento, se il Consiglio federale ne stabilisce uno;

h. il Cantone si impegni ad assumersi il 50 per cento del contributo di sostegno;

i. il progetto di costruzione sia autorizzato dal diritto edilizio cantonale e comunale;

j. l’aggiudicazione per la costruzione o l’esercizio sia avvenuta nell’ambito di una procedura di gara conformemente al diritto cantonale determinante, il fornitore considerato non figuri nell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 2 e sia stata superata la verifica di plausibilità ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2; e