Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

6.6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto conferisce esplicitamente al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:

• Decisione di prorogare il programma di sostegno fintanto che i fondi destinati al finanziamento speciale non sono stati esauriti (art. 3 cpv. 2).

• Definizione dei criteri per il calcolo dei costi computabili e dei ricavi rilevanti per calcolare il contributo di sostegno (art. 4 cpv. 2). Determinazione di un importo minimo per la concessione di un sostegno (art. 4 cpv. 3).

• Definizione di un importo massimo della quota versata dalla Confederazione per progetto e per collegamento (art. 6 cpv. 3).

• Regolamentazione della procedura di accertamento e della procedura di gara, compresi i criteri di aggiudicazione e i documenti da presentare (art. 8 cpv. 2). Regolamentazione della coutenza delle infrastrutture esistenti e indennizzo adeguato per la coutenza, compresi limiti massimi o importi forfettari per l’indennizzo (art. 8 cpv. 3).

• Definizione dei requisiti relativi all’esame delle domande e alla documentazione fornita dai Cantoni. Delega all’UFCOM di prescrivere i valori di riferimento volti a verificare la plausibilità (art. 10 cpv. 5).

• Definizione delle forme di accesso alle infrastrutture sostenute (art. 13 cpv. 4).

• Specificazione delle condizioni di accesso e delle prescrizioni relative al calcolo dell’indennizzo per l’accesso (art. 14 cpv. 3).

• Delega all’UFCOM di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative (art. 18 cpv. 2).

Queste disposizioni di delega sono giustificate soprattutto perché si tratta principalmente di disposizioni di esecuzione amministrative per l’attuazione del programma di sostegno, le quali, se necessario, devono poter essere adattate rapidamente e in modo flessibile.

6.7 Protezione dei dati

L’esame preliminare dei rischi ha dimostrato che l’avamprogetto non interessa dati personali di persone fisiche poiché la raccolta dei dati prevista riguarda solo le persone giuridiche. L’esecuzione della nuova legge federale non richiede in linea di massima il trattamento di dati personali e pertanto non comporta alcun rischio per la personalità o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

Il trattamento dei dati di persone giuridiche, compresi i dati particolarmente degni di protezione secondo l’articolo 57r della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), deve essere regolamentato in generale per il trattamento dei dati di tutti i servizi federali nell’ambito della revisione in corso della LOGA. Non è quindi necessario creare una base giuridica formale nell’ambito del presente progetto. Per la pubblicazione e la trasmissione dei dati delle persone giuridiche concernenti questo progetto, è stata tuttavia creata una base giuridica che riguarda in particolare la collaborazione secondo l’articolo 9, la presentazione di documenti da parte dei Cantoni e la pubblicazione delle decisioni secondo l’articolo 10, nonché l’assistenza amministrativa secondo l’articolo 16.