Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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una rete Internet a banda larga performante e accessibile su tutto il territorio sia garantito per il futuro.

Al di fuori delle ingerenze nei diritti fondamentali, anche la proporzionalità non ha la stessa portata come nel quadro dell’articolo 36 capoverso 3 Cost. È determinante se l’attività economica dello Stato pregiudichi il contenuto giuridico oggettivo della libertà economica. Il progresso tecnologico designato deve essere incluso in egual misura nella valutazione della proporzionalità del sostegno previsto. Tale sostegno può ridurre i divari digitali, promuovendo la partecipazione e l’integrazione sociale e portando avanti lo sviluppo economico, in particolare nella periferia. Inoltre, un sostegno mirato nelle zone non redditizie è necessario a causa della mancanza di misure alternative per raggiungere l’obiettivo di una copertura il più possibile capillare della Svizzera con una larghezza di banda di almeno 1 Gbit/s (in download). I notevoli benefici economici, regionali e sociali del sostegno sopra descritti oltrepassano i costi necessari, soprattutto in una prospettiva a lungo termine. Siccome viene coperto unicamente l’ammanco previsto del progetto, è possibile utilizzare i fondi in modo mirato, economico e quindi proporzionato.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non crea nessuna incompatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano disposizioni fondamentali come le prestazioni della Confederazione. Il sostegno previsto nell’avamprogetto attraverso aiuti finanziari va classificato come un’ingerenza nel principio della libertà economica. Le relative basi giuridiche sono quindi emanate sotto forma di legge federale sul profilo formale. Il disegno di legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale.

Il presente avamprogetto dovrebbe portare all’adozione di un credito d’impegno totale di 365 milioni di franchi per l’attuazione della legge sul sostegno alla banda larga. L’articolo 8 dell’avamprogetto crea nuovi sussidi e comporta nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi. L’avamprogetto è quindi subordinato al freno alle spese. Il credito d’impegno va finanziato attraverso una destinazione vincolata temporanea di tasse di concessione conformemente all’articolo 7.

6.5 Conformità alla legge sui sussidi

Come già affermato nelle spiegazioni sulla costituzionalità e ai punti 1.1.2 e 1.1.3, la Confederazione nutre un forte interesse (pubblico) per la copertura capillare a banda larga, in quanto è essenziale per la partecipazione economica e sociale di tutte le parti del Paese e per le loro pari opportunità. Considerata l’importanza nazionale della Stra-