Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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tegia gigabit della Confederazione, è escluso che i compiti vengano delegati unicamente ai Cantoni. Inoltre, l’articolo 92 capoverso 1 Cost. non lascia spazio a una delega legislativa. Il coordinamento da parte della Confederazione consente di contrastare sviluppi ineguali tra i Cantoni. Nel quadro della procedura di cui all’articolo 10, i Cantoni partecipano all’esecuzione del programma di sostegno in modo tale da evitare doppioni negli oneri amministrativi (art. 8 LSu). Inoltre, il fallimento del mercato nella periferia e la mancanza di misure alternative rendono necessario un sostegno mirato. In relazione all’articolo 6 lettera e LSu, sono state esaminate e respinte altre opzioni di finanziamento e la proposta di aumentare la larghezza di banda minima del servizio universale, come illustrato al punto 1.2.2. Un sostegno tramite prestiti senza interessi sarebbe in contraddizione con l’idea di base del programma di sostegno, ossia di compensare la differenza tra i ricavi previsti e i costi computabili in caso di fallimento del mercato, e non potrebbe quindi essere efficace. A differenza dei contributi a fondo perso, i prestiti senza interessi non possono fungere da incentivo per i progetti non redditizi e rimediare al fallimento del mercato in modo mirato. Con la revisione del servizio universale per il 2024, dovrebbe essere garantito, almeno a medio termine, l’obiettivo di mantenere la partecipazione alla vita sociale ed economica per tutta la popolazione. Un ulteriore aumento della larghezza di banda del servizio universale potrebbe mettere in questione il finanziamento e la sostenibilità del servizio universale e comportare notevoli distorsioni della concorrenza. Mentre il servizio universale mira a fornire ai clienti finali servizi di telecomunicazione di base a prezzi accessibili, il presente progetto si concentra sul sostegno a infrastrutture moderne, capillari e orientate al futuro su cui si possa garantire la concorrenza. Di conseguenza, anche le misure secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 2 novembre 202249 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt) vanno esplicitamente distinte dalla proposta di sostegno all’ampliamento della banda larga. Gli aiuti finanziari designati dall’OMSt sono tra l’altro accordati per i collegamenti nel quadro del servizio universale per le telecomunicazioni in località finora non allacciate tramite tecnologie di telecomunicazione e permettono a scelta larghezze di banda di 10 o 80 Mbps. Vengono pertanto sostenute infrastrutture di base di singole aziende agricole nelle aree rurali. Invece, il presente avamprogetto persegue chiaramente obiettivi che si discostano da ciò e si rivolge ad altri destinatari, permettendo l’ampliamento su vasta scala di infrastrutture a banda larga con una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s per interi Comuni. Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera d OMSt non incidono pertanto sul programma di sostegno all’ampliamento della banda larga e continuano a sussistere con funzione complementare. È possibile escludere prestazioni multiple secondo l’articolo 12 LSu e pertanto la conseguente necessità di coordinare le prestazioni di diverse autorità. L’avamprogetto della legge sul sostegno alla banda larga soddisfa pertanto i requisiti dell’articolo 6 LSu.
L’avamprogetto è stato elaborato anche in linea con i principi speciali dell’articolo 7 LSu. Conformemente alle lettere e e i, non prevede accordi di programma con aiuti finanziari globali o forfettari ai Cantoni poiché al momento un sostegno basato su progetti consente di raggiungere gli obiettivi in modo più economico e appropriato (cfr. 1.2.2). Inoltre, la portata dell’aiuto finanziario è limitata poiché concede soltanto contributi per un importo pari all’ammanco economico previsto per un determinato progetto. In quanto beneficiari degli aiuti finanziari, i Comuni forniscono contributi propri in misura proporzionale sotto forma di lavori di pianificazione e di realizzazione nonché mettendo a disposizione le proprie infrastrutture.
49 RS 913.1