Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.3.9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, par le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
2.3.9.2.1 Ripercussioni per i Cantoni in materia di immigrazione
In seguito al protocollo di modifica dell’ALC, i compiti delle competenti autorità cantonali d’esecuzione nel settore dell’immigrazione restano sostanzialmente invariati. Per il diritto di soggiorno permanente dei lavoratori dopo un soggiorno di cinque anni non sarà rilasciato un permesso a sé stante poiché tale diritto sarà annotato sul permesso già esistente. Le autorità cantonali d’esecuzione devono verificare il periodo di soggiorno di cinque anni e se durante tale periodo l’interessato era considerato lavoratore ai sensi della direttiva 2004/38/CE e non è interamente dipeso per periodi superiori a sei mesi dall’aiuto sociale. In singoli casi potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti.
Il diritto di soggiorno permanente è esaminato su domanda e concesso se sussistono le condizioni. Secondo l’AIR svolta da Ecoplan, nel 2021 soggiornavano in Svizzera circa 690 000 persone che soddisfacevano le condizioni per il diritto di soggiorno permanente nel periodo dal 2017 al 2021 e che quindi in teoria avrebbero potuto presentare una domanda (supponendo che il diritto di soggiorno permanente fosse stato introdotto nel 2012). Secondo questi calcoli, potrebbero aggiungersi da 50 000 a 70 000 persone all’anno che soddisfano le condizioni. Supponendo che tra queste persone presentano una domanda solo quelle che si trovano in una situazione lavorativa insicura e che quindi trarrebbero profitto da un diritto di soggiorno permanente (nessun reddito per almeno due mesi), sono presumibili da 4000 a 20 000 domande. A lungo termine, l’onere supplementare che ne consegue può essere compensato da una semplificazione della procedura d’autorizzazione (meno cambi dal permesso di dimora al permesso di domicilio). A breve termine vi è la possibilità di esaminare il diritto di soggiorno permanente contemporaneamente al rilascio di un permesso di domicilio, unendo le due procedure almeno nei casi in cui le condizioni sono palesemente soddisfate. Va osservato che il diritto di soggiorno permanente non costituisce un plusvalore per le persone che soggiornano in Svizzera da più anni, in particolare se sono titolari di un permesso di domicilio. Sarà pertanto la prassi a mostrare quante domande saranno effettivamente presentate.
Anche gli accertamenti per verificare il diritto di soggiorno di cittadini degli Stati membri dell’UE involontariamente disoccupati diventeranno probabilmente più onerosi e complessi per le autorità della migrazione, soprattutto a causa del maggiore onere di coordinamento tra le autorità della migrazione e i SPC. Per mantenere la qualità di lavoratore in caso di disoccupazione involontaria l’interessato deve infatti registrarsi presso i SPC e collaborare con questi ultimi. L’onere sarà per contro probabilmente ridotto dalla disposizione di cui all’articolo 61a capoverso 2 lettera c AP– LStrI, secondo cui gli interessati perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno che ne consegue secondo l’ALC in caso di cessazione involontaria dell’attività lucrativa con una durata superiore a dodici mesi, se non hanno trovato un nuovo lavoro entro sei mesi dalla fine dell’indennità di disoccupazione. Al di là di questi sei mesi mantengono la qualità di lavoratore soltanto se rendono verosimile all’autorità