Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Ripercussioni per i Cantoni in seguito all’introduzione delle carte d’identità biometriche
In virtù dell’articolo 4a della legge del 22 giugno 2001362 sui documenti d’identità, alcuni Cantoni hanno autorizzato i loro Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d’identità senza microchip. Le domande di rilascio di carte d’identità biometriche devono tuttavia essere trattate con l’infrastruttura di trattamento cantonale, poiché, come per i passaporti, è necessario l’accesso ai sistemi d’informazione della Confederazione e la registrazione di due impronte digitali. I Cantoni devono pertanto estendere la loro infrastruttura di trattamento alle carte d’identità biometriche e adeguare i loro atti giuridici. La revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità prevista per l’introduzione della carta d’identità biometrica intende fissare emolumenti che coprano i costi.
Ripercussioni per i Cantoni nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III dell’ALC)
L’allegato III dell’ALC si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali estere solo se l’esercizio di una professione è regolamentato in Svizzera. Se una professione non è regolamentata, i professionisti provenienti dall’estero non sono tenuti a far riconoscere le loro qualifiche per poter lavorare in Svizzera.
La regolamentazione di una professione rientra di norma nella competenza dei Cantoni. Per questo motivo, essi svolgono un ruolo centrale nell’ammissione dei professionisti provenienti dall’UE all’esercizio di una professione regolamentata.
Anche quando la Confederazione regolamenta l’esercizio della professione in virtù dell’articolo 95 della Costituzione federale, i Cantoni restano nella maggior parte dei casi competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione. In tale contesto, garantiscono il rispetto del diritto federale e, al momento del rilascio dell’autorizzazione, verificano tra l’altro che le persone interessate siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal diritto federale (diplomi e attestati). Di conseguenza, i Cantoni sono direttamente toccati dall’applicazione dell’ALC.
La modifica dell’allegato III dell’ALC comporta diverse ripercussioni sul fabbisogno di risorse dei Cantoni. Questi ultimi devono ora contribuire al miglioramento della trasparenza (art. 59 della direttiva 2005/36/CE nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE) e istituire un organismo di coordinamento per l’applicazione dell’allegato III dell’ALC. Sono inoltre tenuti a predisporre informazioni sulla regolamentazione delle professioni a livello cantonale. A tal fine, devono assumere un ruolo attivo e informare regolarmente la SEFRI. Per aumentare la trasparenza, devono mettere a disposizione le risorse umane necessarie.
Attualmente, limitazioni o divieti dell’esercizio di una professione sono previsti nella legislazione federale, ad esempio per le professioni mediche e sanitarie nell’ambito della LPMed e della LPSan. A livello cantonale e intercantonale sono interessate le
362 RS 143.1