Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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della migrazione che sia probabile che trovino un nuovo impiego in un prossimo futuro. Inoltre, il coordinamento più stretto tra le autorità offre l’opportunità per un’assistenza e un sostegno globale ai fini dell’integrazione durevole nel mercato del lavoro. Anche questo può contribuire a diminuire i costi.
Per i frontalieri sarà in futuro sistematicamente il datore di lavoro a richiedere il certificato mediante il portale EasyGov. Anche attualmente sono nella maggior parte dei casi i datori di lavoro a presentare la domanda per il certificato per frontalieri, per cui non è prevedibile un onere maggiore per le autorità cantonali. Anzi, il rilascio del certificato per frontalieri comporterà probabilmente lievi risparmi nelle spese d’esecuzione, poiché per contratti di lavoro inferiori a un anno è rilasciato un attestato di un anno. Secondo l’ALC vigente la durata del certificato per frontalieri corrisponde invece a quella dei contratti di lavoro inferiori a un anno; ne consegue che nel corso di un anno devono essere rilasciati più certificati.
Applicazione della clausola di salvaguardia
Per i Cantoni e i Comuni l’eventuale applicazione di misure protettive o di riequilibrio comporterà oneri aggiuntivi per il personale. L’onere dipende fortemente dal tipo di misura. Per il caso in cui dovessero essere adottate misure protettive o di riequilibrio nel settore della migrazione, gli organi cantonali d’esecuzione di tale settore dispongono già di esperienze nell’applicazione delle condizioni d’ammissione della LStrI (p. es. priorità dei lavoratori indigeni). Allo stesso tempo, a seconda delle misure adottate, è prevedibile uno sgravio finanziario, in particolare per le assicurazioni sociali o l’aiuto sociale.
Ripercussioni sull’aiuto sociale
In seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE, rispetto all’ALC vigente avrà accesso all’aiuto sociale un numero maggiore di cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari. I cittadini degli Stati membri dell’UE cui è concesso il diritto di soggiorno permanente dopo un soggiorno con attività lucrativa di cinque anni possono ricevere prestazioni dell’aiuto sociale, senza che si possa loro revocare il diritto di soggiorno. Avendo il diritto di essere trattati alla pari dei lavoratori dipendenti, anche i lavoratori indipendenti avranno accesso all’aiuto sociale. Inoltre, le persone che, dopo aver lavorato in Svizzera per più di un anno, restano involontariamente disoccupate mantengono la qualità di lavoratori fintanto che collaborano con i SPC. Durante tale periodo possono riscuotere prestazioni dell’aiuto sociale, senza che ciò comporti la perdita del diritto di soggiorno. Anche le persone con soggiorno inferiore a un anno avranno diritto all’aiuto sociale per sei mesi, se durante tale periodo collaborano con i SPC.
Secondo le stime di Ecoplan, con il protocollo di modifica dell’ALC il numero ulteriore di persone che avrà accesso all’aiuto sociale aumenterà tra 3000 e 4000 unità all’anno. In base alle cifre dal 2015 al 2019 ciò causerebbe costi supplementari annui tra circa 56 e 74 milioni di franchi, il che corrisponde allo 2,0–2,7 per cento del totale dei costi dell’aiuto sociale. Queste cifre non significano tuttavia che le persone in questione percepiranno effettivamente prestazioni di aiuto sociale. Lo studio si limita a