Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 360Fedlex · Rapporto esplicativo

in merito alla presenza di gravi difficoltà, la Svizzera può adire il tribunale arbitrale, in futuro anche senza il consenso dell’UE. In determinate situazioni, in particolare se l’immigrazione netta dall’UE in seguito all’ALC o l’aumento dell’impiego di frontalieri, della disoccupazione o del versamento di prestazioni di aiuto sociale superano un determinato valore soglia, il Consiglio federale deve esaminare in ogni caso l’invocazione della clausola di salvaguardia. Dato che l’invocazione della clausola di salvaguardia può avere per la Svizzera, a seconda della situazione, sia vantaggi che svantaggi e dato che sono prevedibili misure di riequilibrio da parte dell’UE, la Svizzera dovrà ponderare caso per caso se sia necessario e adeguato derogare alle disposizioni dell’ALC per mitigare le gravi difficoltà. Nella procedura relativa alla clausola di salvaguardia sono definite in modo chiaro le condizioni per eventuali misure di riequilibrio di entrambe le parti contraenti. Ciò consente alla Svizzera di prevedere in modo più attendibile le conseguenze economiche di eventuali misure dell’UE.

Ripercussioni nell’ambito della LDist per le imprese svizzere

In riferimento al protocollo di modifica dell’ALC, la riduzione del termine di notifica preliminare e l’adeguamento del sistema di cauzione non avranno ripercussioni per le imprese svizzere. Infatti, le modifiche non riguardano direttamente tali imprese, ma piuttosto i prestatori di servizi europei. Se queste modifiche dovessero portare a un aumento significativo del numero di stabilimenti che sottostanno all’obbligo di notifica sul mercato nazionale, gli stabilimenti svizzeri potrebbero essere soggetti a una maggiore concorrenza nei settori interessati. Le imprese svizzere non saranno direttamente interessate da queste modifiche nemmeno per quanto riguarda le nuove disposizioni relative alla cooperazione amministrativa con le autorità estere nel quadro dell’esecuzione delle misure collaterali se operano sul territorio nazionale o rispettano le condizioni lavorative e salariali vigenti nel Paese dell’UE in caso di distacco di lavoratori. La cooperazione ammministrativa avrà invece un impatto diretto su imprese svizzere inadempienti nell’ambito di una prestazioni di servizi nell’UE. Considerato il numero ridotto di imprese svizzere che distaccano lavoratori nell’UE e il livello salariale elevato in Svizzera, le nuove disposizioni relative alla cooperazione amministrativa si ripercuoteranno solo marginalmente sulle imprese svizzere.

Riguardo all’ottimizzazione e allo sviluppo della procedura, queste misure non avranno alcun impatto sulle imprese svizzere.

Per le imprese, l’introduzione di una responsabilità congiunta dell’appaltatore primario rispetto ai crediti delle CP porterà in particolare a un rafforzamento del carattere preventivo della responsabilità solidale esistente. Infatti, questa modifica non implicherà per l’azienda l’adozione di nuove misure per liberarsi dalla sua responsabilità. Tuttavia, se gli appaltatori primari dovessere modificare la loro procedura di attribuzione dei mandati preferendo, ad esempio, selezionare subappaltatori che hanno depositato una cauzione, questa nuova disposizione potrebbe generare un onere lavorativo supplementare. L’onere sarebbe tuttavia marginale e dovrebbe attenuarsi nel tempo.

Ripercussioni nell’ambito della LDist per gli altri operatori economici

Le CP dei settori interessati dovranno apportare le necessarie modifiche al processo in materia di cauzione per conformarsi al nuovo sistema.