Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’introduzione dell’obbligo per un’azienda distaccante di designare un rappresentante del datore di lavoro in Svizzera, che fungerà da intermediario con le autorità d’esecuzione, comporterà ulteriori formalità per tale impresa. Inoltre, l’obbligo per il lavoratore distaccato di disporre sul posto di documenti atti a dimostrare il rispetto delle condizioni di lavoro applicabili faciliterà il controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali svizzere, contribuendo indirettamente a garantire una concorrenza equa.

Con gli sviluppi supplementari relativi all’ottimizzazione della procedura di notifica si potrà in parte compensare la diminuzione degli effetti preventivi legati agli adeguamenti in materia di cauzione e la riduzione del termine di notifica preliminare. Questa misura non avrà tuttavia alcuna ripercussione per l’economia nel suo complesso.

Ripercussioni nell’ambito della LOCCL per l’economia nel suo complesso

In quanto accordi tra parti sociali, i contratti collettivi di lavoro (CCL) contribuiscono a stabilizzare le relazioni potenzialmente conflittuali tra datori di lavoro e lavoratori. I CCL svolgono quindi una funzione regolatrice sgravando indirettamente lo Stato. L’ampio margine di manovra delle parti sociali riguardo alle disposizioni imperative di un CCL consente inoltre di limitare l’intervento legislativo dello Stato nell’ambito del mercato del lavoro.

Favorendo la conclusione di CCL, il conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL da parte dello Stato ha come scopo fondamentale la promozione della pace sociale e di un certo standard minimo in termini di condizioni lavorative e salariali. Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL persegue due obiettivi: in primo luogo, proteggere gli accordi esistenti da una concorrenza fondata su bassi salari, evitando, in secondo luogo, di mettere i dissidenti in una posizione di svantaggio economico. In effetti, mentre le ripercussioni economiche legate al conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL possono essere sopportabili per le aziende membri delle associazioni firmatarie dell’accordo, la situazione potrebbe essere differente per le aziende dissidenti. Per queste ultime, il conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL e ai relativi salari minimi significano in un certo senso l’abbandono del principio di libera determinazione dei salari. Poiché l’obiettivo del conferimento del carattere obbligatorio generale non è di eliminare i concorrenti indesiderati né di ostacolare l’accesso al mercato del lavoro, il legislatore ha chiaramente definito nella legge (LOCCL) le condizioni preliminari secondo cui un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale.

La nuova misura volta a stabilizzare il numero di CCL dichiarati di obbligatorietà generale rafforza il partenariato sociale. Non ha alcun impatto per le aziende e i settori di attività non coperti da un CCL dichiarato di obbligatorietà generale. Le aziende dissidenti che saranno interessate da questa misura sono già oggi tenute a rispettare le disposizioni imperative di un CCL dichiarato di obbligatorietà generale. La nuova misura non porterà a un aumento del numero di aziende coperte da un CCL dichiarato di obbligatorietà generale, ma permetterà di evitare che alcuni settori si ritrovino senza disposizioni vincolanti in merito alle condizioni lavorative e salariali mentre prima erano soggetti a tali disposizioni. Inoltre, le altre condizioni per il conferimento del