Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 364Fedlex · Rapporto esplicativo
Il rapporto annuale dell’Osservatorio sull’ALC367 non ha finora constatato una sostituzione di lavoratori residenti in Svizzera con lavoratori provenienti dall’UE. La libera circolazione permette alle persone in età lavorativa residenti nell’UE di immigrare in Svizzera, il che ha ripercussioni positive sul finanziamento della previdenza per la vecchiaia. Secondo il 20° rapporto dell’Osservatorio del 24 giugno 2024 sull’ALC, nel 2021 i cittadini degli Stati membri dell’UE hanno finanziato per esempio il primo pilastro (AVS e AI) con il 23,6 per cento dei contributi, percependo soltanto il 13,4 per cento delle relative prestazioni.
Oltre a comportare diritti più estesi per i cittadini degli Stati membri dell’UE in Svizzera, il protocollo di modifica dell’ALC prevede anche un miglioramento della situazione giuridica dei quasi 466 000 svizzeri368 che sono in pensione, lavorano o studiano negli Stati dell’UE. Anch’essi beneficiano degli ulteriori diritti risultanti dal protocollo di modifica dell’ALC, per esempio se restano disoccupati o se ottengono il diritto di soggiorno permanente. Ciò facilita ed estende le possibilità dei cittadini svizzeri e dei loro familiari di pianificare la propria carriera e di organizzare la propria vita.
2.3.9.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni sull’ambiente.
2.3.10 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
Il presente capitolo tratta il protocollo di modifica dell’ALC. Le spiegazioni riguardanti il PI–ALC si trovano al numero 2.1.9, sempreché qui appresso non ci si riferisca esplicitamente a tale protocollo.
2.3.10.1 Costituzionalità dei Protocolli
2.3.10.1.1 Competenza
Il protocollo di modifica dell’ALC si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, l’articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvarli, salvo i trattati la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche l’art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002369 sul Parlamento [LParl] e l’art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997370 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Il protocollo di modifica dell’ALC non rientra nella categoria di accordi che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di
367 www.seco.admin.ch > Servizi & pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e condizioni di lavoro > Rapporti dell’Osservatorio.
368 Cfr. la statistica dell’UST, www.bfs.admin.ch > statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Svizzeri all’estero.
369 RS 171.10
370 RS 172.010