Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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dover versare un maggiore contributo alle attività dell’EUSPA relative alle parti del programma spaziale dell’UE da cui è esclusa, ossia il bilancio dell’EUSPA potrebbe spostarsi verso le altre componenti del programma, a svantaggio della Svizzera. Attualmente il 95 per cento delle risorse è investito in Galileo ed EGNOS509 e non si prevede un cambiamento significativo a medio termine. Se lo squilibrio tra le attività dell’EUSPA connesse a Galileo ed EGNOS e quelle relative alle altre componenti diventasse troppo grande, ci sarebbe, come ultima ratio, la possibilità di recedere dall’accordo in qualsiasi momento, perdendo tuttavia i contributi versati fino a quel punto.
Il mandato negoziale stabilisce che la delegazione svizzera è incaricata di negoziare una deduzione per l’iniziale partecipazione parziale e che successivi aumenti di bilancio da parte dell’UE non comportano automaticamente un aumento del contributo svizzero. In considerazione del fatto che il mandato risale al 2009 e si riferisce all’agenzia che ha preceduto l’EUSPA, non è possibile ricorrere all’argomento della partecipazione solo parziale per ottenere il diritto a un contributo finanziario proporzionale all’EUSPA in base alle componenti del programma. Ciononostante, entrambe le affermazioni evidenziano l’intenzione iniziale di tutelare la Svizzera da contributi sproporzionati. In sede negoziale è stato quindi necessario prevedere misure precauzionali nel caso di una futura espansione delle attività dell’EUSPA che non riguardano la Svizzera. Una modifica del regolamento (UE) 2021/696 potrebbe consentire a Paesi terzi come la Svizzera di corrispondere, per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) a partire dal 2028, un contributo limitato alle attività a cui partecipano. L’accordo EUSPA tiene pertanto conto della possibilità di un futuro contributo finanziario proporzionale all’EUSPA in base alle componenti del programma.
Rispetto alla bozza di accordo del 2019, è prevista una quota di partecipazione pari al 4 per cento del contributo annuale, riscossa per la partecipazione di Paesi terzi alle agenzie dell’UE solo dal 2021 nell’ambito del QFP vigente. Per i primi due anni è stato negoziato un pagamento scaglionato. Il Comitato misto dell’accordo EUSPA sarà inoltre autorizzato a modificare la tassa nel nuovo QFP a partire dal 2028.
L’accordo è scaturito da sette cicli di negoziati, l’ultimo dei quali si è svolto il 27 novembre 2024. I negoziati si sono conclusi materialmente il 20 dicembre 2024. La delegazione svizzera era composta da USTRA, Divisione Europa della Segreteria di Stato DFAE (corresponsabile), SEFRI e Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2.9.4 Procedura preliminare
Essendo già stati condotti negoziati nel 2018/2019, è stato possibile basarsi sulla bozza di accordo allora convenuta (v. punto 2.9.2.4), senza la necessità di ulteriori attività preliminari. I colloqui esplorativi con l’UE per la ripresa dei negoziati si sono svolti nel febbraio 2024.
Poiché non sono previste ripercussioni economiche di vasta portata, non è stata effettuata una valutazione dell’impatto della regolamentazione, né sono stati necessari studi o pareri di esperti.
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