Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 517Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 4 Partecipazione finanziaria della Svizzera
L’articolo 4 rimanda all’allegato I e contiene disposizioni relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera. La chiave di finanziamento per il calcolo del contributo svizzero all’EUSPA corrisponde a quella adottata in riferimento ai programmi GNSS europei: risorse effettive utilizzate x (PILCH / PILStati membri UE) = contributo svizzero. Si prevede che questa chiave sia applicata alle parti del bilancio determinanti per la partecipazione della Svizzera all’EUSPA. Per il momento si applica all’intero bilancio, essendo questo attualmente indivisibile. Una modifica del regolamento (UE) 2021/696 potrebbe consentire a Paesi terzi come la Svizzera di versare, per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) a partire dal 2028, un contributo commisurato al volume delle attività a cui partecipano.
Verrà inoltre riscossa una quota di partecipazione, pari nel 2026 al 2 per cento del contributo svizzero all’EUSPA, nel 2027 al 3 per cento e dal 2028 al 4 per cento. Il Comitato misto dell’accordo EUSPA potrà tuttavia adeguare questa percentuale a partire dal 2028.
La Svizzera dovrà versare il proprio contributo finanziario entro 45 giorni dalla richiesta di pagamento. In caso di ritardi di pagamento le saranno conteggiati interessi di mora sull’importo dovuto dalla scadenza del termine di pagamento. Il tasso di interesse è pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Art. 5 Protezione dei dati
La Svizzera applica le proprie norme nazionali in materia di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Inoltre, devono essere rispettate le norme sulla riservatezza dei documenti in possesso dell’Agenzia stabilite nei regolamenti interni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza.
Art. 6–8 Aspetti legali e giurisdizione
Secondo l’articolo 6, dedicato allo status giuridico, l’EUSPA gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Gli articoli 7 e 8 disciplinano regolamentazione della responsabilità dell’Agenzia e portata della giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia europea in relazione all’EUSPA. Quest’ultima riguarda un ambito molto limitato e si applica solo nel caso di procedimenti contro l’EUSPA nel contesto di una richiesta di risarcimento danni.
Art. 9–10 Privilegi e immunità dell’Agenzia e del suo personale
L’articolo 9 disciplina, insieme all’allegato II, i privilegi e le immunità dell’Agenzia e del suo personale. La regolamentazione è identica a quella di altri accordi del pacchetto Svizzera–UE (v. punto 2.1.5.7).
L’articolo 10 disciplina le condizioni di impiego del personale dell’Agenzia e stabilisce la possibilità per i cittadini svizzeri di lavorare presso l’Agenzia come personale assunto a tempo determinato o come esperti nazionali distaccati.