Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’accordo EUSPA non rientra fra i trattati internazionali che il Collegio è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale, né fra quelli di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. L’accordo deve pertanto essere sottoposto al Parlamento per approvazione.

2.9.9.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione e delle misure di accompagnamento

L’accordo EUSPA non richiede un atto di attuazione né misure di accompagnamento.

2.9.9.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La conclusione dell’accordo è prevista dall’articolo 16 dell’accordo di cooperazione GNSS.

La partecipazione della Svizzera all’EUSPA è in linea con la Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva dell’ESA.

L’accordo EUSPA è compatibile con i trattati spaziali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ratificati dalla Svizzera e con gli altri suoi impegni internazionali nel campo della ricerca e della navigazione spaziali.

2.9.9.4 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o stabiliscono competenze. Sono considerate importanti le disposizioni da emanare sotto forma di legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

L’accordo EUSPA contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle riportate nell’allegato III che disciplinano il controllo finanziario nell’ambito della partecipazione svizzera ad attività dell’EUSPA.

Il decreto federale sull’approvazione dell’accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost (v. varianti al punto 4.1).

2.9.9.5 Applicazione provvisoria

L’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo EUSPA prevede la possibilità di applicare provvisoriamente l’accordo a partire dal 1° gennaio 2026 se viene firmato prima del 1° luglio 2026. In caso di firma successiva al 30 giugno 2026, l’applicazione provvisoria avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Secondo l’articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l’Assemblea federale sia competente per l’approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria se lo richiedono la salvaguardia di