Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Secondo l’articolo 7b capoverso 2 LOGA, l’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione dell’accordo.

2.9.9.6 Aspetti giuridici particolari del testo di attuazione

Non è previsto alcun atto di attuazione.

2.9.9.7 Protezione dei dati

L’accordo EUSPA non richiede interventi legislativi relativamente alla protezione dei dati. Riguardo alla tutela dei dati personali, l’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo EUSPA rimanda alla legislazione svizzera in materia.